Le motivazioni

Ecco i perché dell'altolà al maxiappalto da 50 milioni

Officine FFS di Castione: secondo i giudici del Tribunale amministrativo federale le Ferrovie «hanno violato il diritto in materia di commesse pubbliche» - Ad aggiudicarselo, ora, il consorzio che era giunto secondo
Il cantiere del futuro sito produttivo. © CdT/Chiara Zocchetti
Alan Del Don
26.04.2024 17:00

Quel maxiappalto va (ri)assegnato al consorzio che aveva ricorso, giunto secondo nella graduatoria. Il Tribunale amministrativo federale (TAF), come riferito stamattina dal Corriere del Ticino online, ha accolto la censura interposta contro l’assegnazione della commessa da 50,6 milioni di franchi per i lavori principali, ossia le opere da impresario costruttore, delle future Officine FFS che verranno inaugurate a fine 2027 a Castione.

La sentenza di 34 pagine è del 15 aprile, ma è stata pubblicata solo negli scorsi giorni. «Avendo deliberato l’offerta alle controparti quando invece avrebbe dovuto escluderle dalla gara, la committente è incorsa in una violazione del diritto in materia di appalti pubblici. Di conseguenza la decisione di aggiudicazione qui impugnata deve essere annullata», scrivono i giudici di San Gallo. Non è affatto escluso un ricorso al Tribunale federale.

Repliche, dupliche e tripliche

Fra le quattro offerte ricevute le Ferrovie il 17 novembre avevano scelto quella presentata dal Consorzio Rail Ticino capeggiato dalla Edilstrada SA con sede a Lugano. Fra i compiti indicati nel bando figurava, in particolare, lo scavo di circa 100.000 tonnellate di materiale, la demolizione del capannone prefabbricato e le opere in calcestruzzo armato. Le tre imprese facenti parte di uno dei consorzi non presi in considerazione - patrocinate dall’avvocato bellinzonese Luca Zorzi - si sono appellate al TAF rimproverando alle FFS «una violazione dei principi dell’intangibilità delle offerte e della parità di trattamento per aver permesso alle controparti, in sede di chiarimenti d’offerta, di correggere sia la parte tecnica sia il prezzo della loro offerta». Critiche respinte sia dall’ex regia federale sia da chi aveva in mano l’appalto. Sono seguite settimane e settimane di repliche, dupliche e persino tripliche su questioni di non facile comprensione per i non addetti ai lavori. E sulle quali, pertanto, non ci addentreremo.

Le «irregolarità» constatate

A detta delle ricorrenti il consorzio vincitore avrebbe modificato l’offerta nei punti relativi al deposito intermedio del materiale di scavo in eccesso, alla destinazione finale del materiale e alla gestione/trasporto di smaltimento dei materiali. «Alla luce delle condizioni di gara formulate (...) emerge che il capitolato d’appalto attribuiva un’importanza notevole all’indicazione vincolante, da parte dell’offerente, dell’ubicazione e della descrizione di aree esterne, ossia “al di fuori dalle aree di cantiere” da adibire a deposito intermedio per lo stoccaggio del materiale in eccesso», puntualizzano i giudici. I quali affermano che il consorzio (al quale era andata l’importante commessa) aveva optato per la gestione, il trasporto e lo smaltimento dei materiali in progress, «vale a dire valutando progressivamente al momento dell’esecuzione dei lavori, soluzioni di riposizionamento del materiale all’interno del territorio cantonale. L’approccio proposto si scosta dalle caratteristiche del capitolato di gara che imponevano primariamente il trasporto ferroviario in Svizzera interna in riferimento a determinati quan-titativi fissi di materiale in esubero non inquinato di tipo A» (circa 134 mila tonnellate).

Le «irregolarità» constatate tra l’offerta inoltrata all’origine - ovvero l’assenza di indicazione dei depositi intermedi al di fuori delle aree di cantiere per il materiale in eccesso e l’approccio in progress nella gestione di smaltimento dei materiali in relazione al trasporto ferroviario - e le condizioni di gara «non sono idonee per essere risolte nell’ambito relativamente ristretto dei chiarimenti tecnici» previsti dalla Legge sulle commesse pubbliche. A meno di «violare i principi dell’intangibilità delle offerte e della parità di trattamento tra gli offerenti».

«L’offerta era incompleta»

L’offerta delle due imprese del consorzio era dunque «incompleta in quanto conteneva dei prezzi in cui non erano incluse tutte le prestazioni o le modalità di prestazione nella forma richiesta dal capitolato (...). A torto la committente e le controparti tentano di sminuire il carattere sostanziale e la rilevanza dell’adeguamento del prezzo comportato dalla modifica dell’offerta». Le Ferrovie sono incorse in una «violazione del diritto in materia di appalti pubblici».

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