Comprare una casa: così si fa il contratto

Comprare una casa o un appartamento è uno degli obiettivi considerati più importanti da tantissime persone e nuclei familiari. Ecco perché bisogna fare molta attenzione a come funziona il contratto d’acquisto, una delle procedure centrali per poter procedere con la compravendita di un immobile. Naturalmente, a questo passaggio si deve arrivare dopo una precisa analisi del budget che si ha a disposizione, valutando con cura le proprie esigenze e tenendo conto di alcune caratteristiche che potrebbero fare la differenza. Tra queste, la possibilità o meno di modificare o intervenire sull’immobile (e qui bisogna informarsi in merito al regolamento edilizio del Comune o del Cantone in cui si intende risiedere), la presenza di imposte specifiche (in molti Cantoni, per esempio, viene riscossa l’imposta fondiaria) e se si acquista casa come stranieri sul territorio svizzero. In quest’ultimo caso è possibile che sia necessaria un’autorizzazione.
Ad ogni modo, quando si arriva al contratto d’acquisto di un bene immobile, questo risulta valido se l’atto viene autenticato da un notaio. Necessario pertanto informarsi sulla normativa che vige nel proprio Cantone d’appartenenza. In quelli in cui i notai sono liberi professionisti, l’acquirente può scegliere liberamente il notaio che desidera, mentre nei Cantoni dove sono presenti i cosiddetti pubblici notai, bisogna rivolgersi al servizio competente, ossia al cancelliere, all’ufficio fallimenti o all’ufficio cantonale del registro di commercio. A questo punto è il momento della firma o, meglio, delle firme: il contratto d’acquisto deve infatti essere siglato da tutte le parti in causa e quindi da acquirente, venditore e notaio. Attenzione, però, le firme da sole non bastano: si risulta proprietari a tutti gli effetti solamente dopo l’iscrizione nel registro fondiario. Dopo l’autenticazione del contratto d’acquisto, il notaio procede quindi alla notifica del trasferimento di proprietà presso l’ufficio del registro fondiario. Diverse da Cantone a Cantone sono anche le spese e gli emolumenti per l’attività notarile (solitamente ripartite tra acquirente e venditore) e per l’iscrizione nel registro fondiario.
Infine, va fatta attenzione anche al contratto di riservazione, oggi molto comune. All’atto pratico, si tratta di un contratto preliminare attraverso il quale il venditore si impegna a riservare un immobile a uno specifico acquirente e l’acquirente stesso ad acquistarlo. Questo contratto non è però vincolante, proprio perché i contratti di compravendita immobiliari, come evidenziato poco fa, devono per principio essere autenticati da un notaio. Visto che alla conclusione del contratto di riservazione generalmente viene versato un acconto, sarebbe meglio chiedere al venditore di farlo su un conto bloccato a destinazione vincolata. In questo modo, nel caso in cui l’acquisto non andasse a buon fine, non ci sarebbero difficoltà nel recuperare la somma versata, come invece potrebbe accadere con l’accredito sul conto del venditore.