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Imposta di circolazione Ecco come funziona

Si tratta di una tassa obbligatoria che riguarda tutti i veicoli immatricolati. Il calcolo, le scadenze e chi viene esonerato dal pagamento.
Si tratta di una tassa obbligatoria che riguarda tutti i veicoli immatricolati. Il calcolo, le scadenze e chi viene esonerato dal pagamento.
Red. Online
05.09.2021 18:00

Per ogni veicolo che viene immatricolato è necessario versare la cosiddetta imposta di circolazione annuale al proprio Cantone di domicilio. Si tratta di una tassa obbligatoria, che riguarda tutti i veicoli di chi è domiciliato in Svizzera. Ma come funziona, più nello specifico, questa imposta? Nel caso di un’automobile, il mezzo più di frequente soggetto a immatricolazione, bisogna per prima cosa individuare il valore delle emissioni di CO2 del veicolo. Ciò è possibile facendo riferimento al proprio fornitore oppure al sito www.etichettaenergia.ch. Una volta individuato il valore, questo è corrispondente a un coefficiente K misurato in base alle emissioni di CO2 emesse per chilometro. Minori sono le emissioni e minore è il coefficiente K, che varia da un minimo di 0,238 per le emissioni da 0 a 30 g di CO2/km a un massimo di 1,644 per emissioni di oltre 400g CO2/km. Attraverso una formula specifica (ovvero {158.-- + (massa totale in kg x potenza in kW) / 560} x K=) viene quindi stabilito l’importo in franchi dell’imposta da versare. Sul web esistono anche calcolatori specifici che, una volta immessi i dati richiesti, calcolano in automatico la somma dovuta.

In ogni caso, le fatture con la richiesta dell’importo per ogni veicolo vengono inviate all’inizio di ogni anno e l’imposta di circolazione va versata entro il primo marzo. Non è possibile chiedere la rateizzazione e, nel caso in cui non si pagasse entro la data predefinita, vengono attivati una serie di richiami che possono terminare con l’invio dell’ordine di sequestro delle targhe. Più nel dettaglio, il primo richiamo è esente da spese; il secondo richiamo è la diffida di pagamento e prevede una tassa di richiamo di 20.00 franchi, mentre alla decisione di sequestro si accompagna una sanzione di 100.00 franchi. Detto questo, va ricordato che ci sono alcune categorie esonerate dal versamento dell’imposta di circolazione. Non devono pagare la tassa i veicoli immatricolati a nome dello Stato del Cantone Ticino, quelli di enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro destinati ai servizi di pubblica utilità (come ad esempio polizia comunale, autoambulanza, pompieri e soccorso stradale) e i mezzi a propulsione elettrica con entrata in circolazione prima del 2009 e i tutti i veicoli elettrici, eccetto le auto, in circolazione dal primo gennaio 2009.

È previsto anche un parziale esonero dal pagamento dell’imposta di circolazione. Riguarda i veicoli adibiti al servizio pubblico; le auto dei tassisti che esercitano personalmente ed esclusivamente tale professione con concessione comunale; le automobili degli agenti della polizia cantonale; i veicoli ibridi e a gas, ad eccezione delle automobili, entrati in circolazione dal 2009; i veicoli appartenenti allo stesso detentore e immatricolati con lo stesso genere e numero di targhe di controllo.