Ammessa la pena pecuniaria per eccesso di velocità
Un conducente spericolato pizzicato per eccesso di velocità in Ticino è stato condannato a una pena pecuniaria con la condizionale anziché una pena detentiva - anch'essa sospesa condizionalmente - comminatagli in primo grado. Il Tribunale federale (TF) conferma la sentenza della Corte d'appello, in quanto tiene conto degli adeguamenti della legge sulla circolazione stradale entrati in vigore nell'ottobre 2023.
Nel mese di gennaio del 2023 l'automobilista sopracitato viaggiava a 188 km/h sull'autostrada A2 dove il limite era di 100 km/h: il tribunale di prima istanza lo aveva dunque condannato a dodici mesi di detenzione sospesi con la condizionale. Alcuni mesi dopo, a novembre, il Tribunale cantonale ticinese aveva convertito la pena detentiva in una pecuniaria di 180 aliquote giornaliere sospesa condizionalmente e aumentato la multa da 500 a 1.000 franchi.
Il TF, si legge in una sentenza dell'11 settembre pubblicata oggi, ha dato ragione alla Corte di seconda istanza, in quanto gli adeguamenti della Legge federale sulla circolazione stradale (LCRStr), in vigore dal primo ottobre dell'anno scorso, prevedono che i giudici hanno un margine di discrezionalità e non sono più obbligati a imporre una pena detentiva minima obbligatoria di un anno se, nei dieci anni precedenti l'atto, l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale che abbiano cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi.
Il TF ha confermato questa interpretazione della legge e respinto il ricorso della procura. Con gli adeguamenti al testo normativo il legislatore ha voluto introdurre un quadro penale diverso per chi commette un reato per la prima volta. Contrariamente a quanto sostenuto dal ministero pubblico ticinese, l'applicazione del nuovo articolo 90 della LCRStr non presuppone l'esistenza di «circostanze particolarmente favorevoli», afferma la prima Corte di diritto penale losannese.