Area di servizio di Piotta: ricorso respinto

Ricorso respinto. Il Tribunale federale, con sentenza pubblicata oggi ma datata 12 febbraio scorso, ha mostrato il pollice verso alla censura inoltrata da una società ticinese al Tribunale amministrativo cantonale (TRAM) contro il bando di concorso pubblicato nel maggio 2024 dal Consiglio di Stato che concerne il rinnovo dell’infrastruttura dell’area di servizio autostradale di Piotta e la concessione trentennale. Il Giudice delegato del TRAM aveva chiesto alla ricorrente di produrre l’atto impugnato. Ciò che non è stato fatto.
La lettera e le critiche
«Poiché il ricorrente si limita ad affermare di non aver ricevuto» la missiva trasmessagli dal TRAM «senza fornire indizi concreti del verificarsi di un errore nella consegna della lettera raccomandata, occorre quindi considerare che la lettera è stata recapitata correttamente, come indicato dal tracciamento postale. Anche qualora la seconda ipotesi formulata dal ricorrente si fosse verificata e la lettera raccomandata fosse stata consegnata a un impiegato che non gliela avrebbe poi trasmessa, ciò non inficerebbe la correttezza della notifica. In effetti, l’atto va considerato come notificato anche in caso di consegna a un impiegato», puntualizzano i giudici di Mon Repos respingendo la prima critica sollevata.
Tra formalismo ed altro
La seconda verteva invece su un’eventuale violazione del divieto di formalismo eccessivo. E questo perché - a detta della ricorrente - la censura era diretta contro un bando di concorso pubblicato sul Foglio ufficiale, che è di pubblica notorietà ed è facilmente reperibile online: «La richiesta di produrne una copia sarebbe fine a sé stessa e ostacolerebbe in maniera insostenibile l’applicazione del diritto materiale».
Per giurisprudenza, annota però il Tribunale federale, «davanti a un ricorso che presenta delle mancanze alle quali può essere posto rimedio, il divieto del formalismo eccessivo impone all’autorità adita di assegnare un congruo termine per provvedervi. In parallelo, l’autorità deve segnalare le conseguenze dell’eventuale inosservanza del termine impartito per rimediare alla mancanza. Tale modo di procedere è stato nella fattispecie seguito». Il ricorso, pertanto, va respinto.