Luganese

«Come mai a Muzzano vige la Lex Birolini?»

Presentata dall'avvocato Tuto Rossi un'interpellanza in Gran Consiglio: «Perché la ditta ha potuto esercitare un'attività illegale per più di un decennio?»
© CdT / Chiara Zocchetti
Red. Online
05.04.2024 15:44

«Come mai nel comune di Muzzano vige la Lex Birolini invece del diritto svizzero? La ditta Birolini ha forse goduto di favoritismi presso amministrazione, o qualche funzionario ha subito pressioni o è stato impaurito, per potere esercitare un’attività illegale per più di un decennio?». È ciò che si domanda l'avvocato Tuto Rossi in un'interpellanza indirizzata al Cantone.

Egli sottolinea l'urgenza dell'interpellanza perché «già nel 2019 il Tribunale cantonale amministrativo ha stabilito in via definitiva che l’intera piazza di lavorazione degli inerti della ditta Birolini SA presso il Comune di Muzzano è totalmente illegale, esercitata in malafede, fonte di molestie e disagi per le attività circostanti e per i fondi vicini, e persino squalificante per il paesaggio circostante» si legge nel testo dell'interpellanza. Essa continua poi sottolineando come «malgrado che il Tribunale federale con una sentenza di un anno fa, 11 aprile 2023, abbia di nuovo confermato in via definitiva il divieto d’uso dei fondi 702, 723, 81, 835 RFD Muzzano da parte della ditta Birolini SA, quest’ultima continua indisturbata a esercitare la sua molesta attività di lavorazione degli inerti».

Ecco quindi che l'avvocato Tuto Rossi chiede al Consiglio di Stato:

1.        Se è a conoscenza di minacce fisiche o psicologiche o pressioni che abbiano potuto influenzare la mancata applicazione della legge nel caso della ditta Birolini.

2.        Di produrre in Gran Consiglio tutte le convenzioni sottoscritte dal demanio o da altra autorità con la ditta Birolini SA del 2001 fino ad oggi.

3.        Di spiegare come mai il demanio ha tollerato che la ditta Birolini SA costruisse sui suoi fondi almeno 10 depositi materiale inerte, alcune baracche, un frantoio dove operano svariati mezzi e macchinari senza la presentazione di una domanda di costruzione.

4.        Di spiegare come mai il demanio ha sottoscritto le stravaganti domande di costruzione «parzialmente a posteriori» ben sapendo che l’attività della Birolini SA non era conforme alle prescrizioni della zona di situazione sia del piano regolatore del 1984 che di quello del 1985.

5.        Di enumerare quanto ha incassato il Cantone dall’attività della ditta Birolini SA.

6.        Di enumerare quanto ha incassato la Fondazione Pasquale Lucchini dall’attività della ditta Birolini SA.

7.        Se ritiene che il provento dell’esercizio di attività illegali non rientri in qualche fattispecie di reato penale.

8.        Di spiegare come mai la Birolini SA ha potuto godere di privilegi che nessun cittadino comune, obbligato di rispettare la legge, può aspettarsi di ricevere.

9.        Se non ritiene di aprire un’inchiesta amministrativa analizzare se qualcuno non abbia saputo mantenere la necessaria indipendenza o se non ci siano stati atti illeciti, minacce pressioni o altro, a sostegno di questi ripetuti non-interventi dell’autorità.

10.      Se può escludere con assoluta certezza che l’attività della ditta Birolini SA non sia fonte di reati ambientali.

11.      Se bisognerà richiedere l’intervento del Consiglio federale per obbligare il Cantone a applicare la sentenza del Tribunale federale.