La fatica del risparmio
È durata poco la festa per i piccoli risparmiatori in Svizzera. Il tanto atteso aumento dei tassi d’interesse sui conti bancari, iniziato nella primavera 2023 e culminato agli inizi del 2024, ha di colpo ingranato la retromarcia dopo l’intervento della Banca nazionale dello scorso 21 marzo, quando a sorpresa ha ridotto il suo tasso di riferimento, inaugurando di fatto un ciclo di allentamento monetario che sempre più analisti ritengono porterà presto l’istituto di emissione a ridurre il costo del denaro fino allo zero percento - se non addirittura a reintrodurre i tassi negativi, come lo sono stati fino al settembre 2022.
La prima conseguenza è stata che nei primi mesi del 2024 un comune conto di risparmio rendeva comodamente più dell’1%, nel giro di due trimestri o poco più la rimunerazione del risparmio bancario è ripiombata sui livelli di gennaio 2023, tra lo 0,25 e lo 0,5%: dalla metà alle quattro volte di meno.
Prelevamenti e preavvisi
Oltre alle remunerazioni che si assottigliano, c’è un altro fattore che potrebbe impensierire coloro che, per prudenza o altro, scelgono di tenere i propri denari su un conto di risparmio: i limiti di prelievo e relativi termini di preavviso. Precisiamo subito che le limitazioni sui conti risparmio non sono una novità e derivano sia dal desiderio delle banche di stabilizzare i flussi di liquidità nei propri bilanci, sia dalle disposizioni di legge relative ai requisiti di liquidità che gli istituti di credito devono osservare.
In sostanza, il limite di prelievo è il «compromesso» che il cliente accetta per ricevere una remunerazione più elevata sul proprio conto di risparmio. Tuttavia, dall’innocua «detrazione degli interessi» dei tempi che furono, quando i tassi erano ben superiori a quelli odierni (e le banche erano più libere di fare dei gesti commerciali verso i propri clienti, spesso esonerandoli dalle penali), si è passati a una vera e propria «commissione» per il mancato rispetto dei termini. Nella sua Circolare 15/2 «Rischi di liquidità - banche», la Finma stabilisce infatti che le banche possono trattenere almeno il 2% dell’importo depositato in caso di prelievo anticipato dai conti di risparmio. In altre parole, il cliente che oggi «sgarra» non solo riceve pochi interessi, ma subisce pure una perdita effettiva sul suo capitale di risparmio.
E se il cliente si trova in uno stato di necessità oppure ha un’urgenza? Secondo l’Ombudsman delle banche svizzere, «i prelievi eccezionali possono essere autorizzati solo nei casi di rigore. Ma in considerazione delle gravi conseguenze della violazione di queste disposizioni e del fatto che la loro osservanza è soggetta a un rigoroso controllo da parte dei revisori e della Finma, le banche non concedono praticamente più alcuna deroga a queste commissioni».
Liquidità e solvibilità
Come detto, la questione dei limiti di prelievo rientra nel grande capitolo della gestione della liquidità delle banche ed è disposta dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, che si basa sull’Ordinanza federale sulla liquidità (OLiq). In sostanza, le norme dicono che la gestione del rischio di liquidità «deve in particolare perseguire l’obiettivo di garantire la solvibilità continua e costante della banca, in particolare durante una situazione di crisi a livello di istituto e/o dell’intero mercato». Tale obiettivo viene raggiunto soddisfacendo i requisiti del LCR (Liquidity Coverage Ratio, l’indice di copertura della liquidità), il cui scopo è quello di «garantire che le banche mantengano sufficienti attività liquide di elevata qualità (High Quality Liquid Assets, HQLA) per poter coprire in ogni momento il deflusso netto di fondi prospettato in uno scenario di stress di liquidità basato su ipotesi di deflussi e afflussi per un orizzonte temporale di 30 giorni di calendario».
«Pressione normativa»
Il caso Credit Suisse ha dimostrato quanto sia importante poter intervenire con tempestività con iniezioni di liquidità eccezionali in casi critici (e senza ricorrere a decreti urgenti del Governo) e quanto le disposizioni esistenti, se non rispettate, possono essere fatali. Si pensi che nella fase più acuta della crisi, nei primi di marzo 2023, in soli 7 giorni i clienti della banca hanno ritirato il 25% dei depositi, la stessa quantità che il requisito LCR prende in analisi, ma su un orizzonte temporale di 30 giorni. Da allora molti insegnamenti sono stati tratti, ma alcuni attori (i banchieri, soprattutto) temono dei giri di vite un po’ troppo stretti sul piano della regolamentazione, specie sui requisiti di capitale.
E poi ci sono gli istituti stessi che, sentendo forse la «pressione normativa» in arrivo, già si adeguano. Fra questi c’è Raiffeisen Svizzera che ha recentemente raccomandato alle sue banche di adeguare le disposizioni di prelevamento. Detto, fatto: stando a nostre informazioni a dicembre almeno una banca Raiffeisen in Ticino ha informato i suoi clienti che dal luglio prossimo l’importo massimo prelevabile senza preavviso dai conti risparmio standard scenderà da 20 mila a 10 mila franchi. Inoltre, per importi superiori, oltre alla tassa del 2% sull’importo che supera il limite, la banca deve dare il suo «consenso». Va tuttavia precisato che Raiffeisen, come praticamente tutte le banche che si rivolgono alla clientela privata retail, offre forme di risparmio con remunerazioni più elevate - ma con termini di preavviso che possono arrivare fino a sei mesi.
Comunicazione trasparente
Insomma, l’impressione è che tenere un conto risparmio non sia più molto conveniente, poiché il citato «compromesso» non porta più molti vantaggi per i depositari - mentre per i debitori (pensiamo alle ipoteche) il discorso è inverso.
«Le banche sono libere di stabilire nell’ambito della loro politica commerciale come assicurare nei loro rapporti con i clienti il rispetto delle esigenze di liquidità», sostiene il sostituto dell’Ombudsman Isaia D’Amelio, da noi contattato. «Fissare dei termini di disdetta - prosegue - e ridurre le possibilità di prelievo sono misure che possono certamente aiutare a raggiungere gli obiettivi di liquidità stabiliti nelle leggi. Dal punto di vista dell’Ombudsman è però essenziale che quando banche introducono o modificano queste misure, esse lo facciano nel pieno rispetto della comunicazione preventiva, comprensiva e trasparente», conclude, invitando i clienti a rivolgersi all’ente di mediazione delle banche svizzere qualora tali principi non fossero rispettati.