Il Consiglio federale facilita l’abbattimento dei lupi
«Il numero crescente di lupi rappresenta un serio problema, soprattutto per le regioni di montagna»: nella sua seduta del 2 giugno 2023, con la revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia, il Consiglio federale ha facilitato l’abbattimento di lupi. L’obiettivo è migliorare la situazione nelle regioni colpite, in attesa che entri in vigore la legge sulla caccia riveduta. Lo comunica il Consiglio federale in una nota odierna.
Attualmente nel nostro Paese vivono circa 250 lupi e 26 branchi, con numeri in continua crescita. Considerati i problemi per l’economia alpestre, il Consiglio federale intende consentire l’abbattimento di un numero maggiore di lupi. In tal senso, il 2 giugno 2023 ha adottato la revisione dell’ordinanza sulla caccia e fissato la sua entrata in vigore al 1° luglio 2023.
Per sostenere l’economia alpestre tradizionale, a inizio aprile la Confederazione ha stanziato fondi supplementari pari complessivamente a 4 milioni di franchi per rafforzare la protezione del bestiame. In tal modo vengono finanziate misure immediate che possono essere richieste da parte dei Cantoni.
Ridotta la soglia di danno
Secondo l’ordinanza sulla caccia riveduta, adottata dal Consiglio federale il 2 giugno 2023, sarà ora possibile abbattere singoli lupi (ossia non appartenenti a un branco) anche all’interno dei territori del branco. Le esperienze degli ultimi anni hanno mostrato che singoli lupi possono addentrarsi anche nel territorio di un branco e causarvi danni.
Nel caso dei lupi singoli presenti nelle regioni in cui in precedenza sono già stati registrati danni, il Consiglio federale ha ridotto da dieci a sei predazioni di animali da reddito la soglia di danno determinante per l’abbattimento. Inoltre, anche singoli lupi possono ora essere abbattuti se costituiscono un grave pericolo per le persone.
La soglia di danno è stata ridotta anche per la regolazione dei branchi. I Cantoni possono ora presentare all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) una domanda di abbattimento per fini di regolazione già a partire da otto (e non più dieci) predazioni di animali da reddito. Nelle regioni in cui sono presenti più branchi, i Cantoni possono intervenire in misura più incisiva.
L’ordinanza riveduta considera gravi danni non soltanto i casi di bovini, equini o per esempio lama o alpaca uccisi, ma anche i casi di animali gravemente feriti dai lupi. La soglia di danno per i grandi animali da reddito è stata ridotta a un esemplare (e non più due). Questa disposizione viene applicata in caso sia di interventi di regolazione di branchi sia di misure contro singoli lupi.
Infine, un lupo può essere abbattuto immediatamente se in modo improvviso e imprevisto rappresenta un pericolo per le persone. Un abbattimento di questo genere è possibile senza l’approvazione dell’UFAM.