Ticino

Indennità COVID: violato il principio di parità di trattamento

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di una professoressa di musica e ha chiesto a una cassa di compensazione ticinese di ricalcolare le sue indennità giornaliere
© Tribunale federale
Ats
13.12.2022 17:05

L'ordinanza COVID-19 sulla perdita di guadagno, applicabile dalla metà di settembre 2020 al 30 giugno 2021, violava il principio della parità dei diritti in ambito fiscale. Il Tribunale federale (TF) ha accolto il ricorso di una professoressa di musica e ha chiesto a una cassa di compensazione ticinese di ricalcolare le sue indennità giornaliere.

Nel caso concreto, una donna che lavora come musicista e insegnante ha richiesto nell'agosto 2020 un'indennità per perdita di guadagno in seguito alla pandemia di COVID. La Cassa di compensazione ticinese ha calcolato l'indennità giornaliera sulla base della tassazione fiscale definitiva dell'anno 2018. Il tasso giornaliero così fissato era valido per il periodo dal 17 marzo alla fine di ottobre 2020.

Nel gennaio 2021, la donna ha chiesto alla cassa di compensazione un nuovo calcolo dell'indennità giornaliera. A tal fine, ha presentato la tassazione fiscale definitiva dell'anno 2019. Il suo reddito imponibile era nettamente più elevato rispetto a quello del 2018, sottolinea una sentenza del TF pubblicata oggi.

La cassa di compensazione e poi il tribunale amministrativo ticinese hanno respinto la richiesta della donna che ora ha parzialmente vinto la causa davanti al TF.

La sentenza, della Seconda Corte di diritto sociale del TF, con sede a Lucerna, distingue due fasi temporali. Per la prima fase - dal 17 marzo al 16 settembre 2020 - non ha trovato nulla da ridire riguardo all'ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno emanata dal Consiglio federale.

Questa stabiliva che una richiesta di ricalcolo dell'indennità giornaliera poteva essere presentata solo se la persona interessata aveva ricevuto una tassazione fiscale più recente prima del 16 settembre 2020 e aveva presentato la sua domanda prima di tale data.

Secondo il TF, poiché questa ordinanza si basava sul diritto di necessità, il Consiglio federale disponeva di un ampio margine di manovra. In sostanza, l'urgenza della situazione ha reso necessaria un'azione rapida e un regolamento semplice.

Il regolamento adottato dal Consiglio federale per il periodo fino al 16 settembre 2020 non è contestabile in considerazione della situazione urgente che prevaleva in quel momento. Tuttavia, il regolamento successivo, in vigore fino alla fine del giugno 2021, viola il principio di parità di trattamento in materia fiscale, aggiunge il TF.

Con il mantenimento delle regole oltre il limite del 16 settembre 2020 «viene ratificata una disparità di trattamento tra chi è già in possesso di una tassazione fiscale 2019 prima del 17 settembre 2020 e chi non ce l'ha ancora, senza che questa disparità si possa (più) fondare su un motivo oggettivo legato all'urgenza della situazione», si legge nella sentenza odierna.

Quando la situazione non è più urgente la salvaguardia dei diritti costituzionali assume un peso preponderante, spiega il TF. In particolare, bisogna considerare il fatto che le persone interessate non avevano alcuna influenza sulla rapidità di elaborazione della loro dichiarazione dei redditi.