No, non ci sarà (per ora) un nuovo processo a Rosa Bazzi e Olindo Romano
No, non verrà aperto un nuovo processo a Rosa Bazzi e Olindo Romano per gli omicidi avvenuti a Erba, in provincia di Como, l’11 dicembre del 2006. Almeno, non per ora. La notizia, riportata erroneamente dall’agenzia ats e da diversi media, tra cui il Corriere del Ticino, è inesatta. L'informazione corretta è che la Corte d’Appello di Brescia quest'oggi ha dato il via libera all’udienza per discutere le due richieste di revisione del processo sul fatto di sangue in cui vennero uccisi Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, Paola Galli e Valeria Cherubini. Per la strage vennero condannati all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi, ritenuti colpevoli anche del tentato omicidio del vicino di casa Mario Frigerio. L'udienza è fissata per il prossimo 1 marzo.
Le richieste di revisione
La prima richiesta di revisione era stata presentata dagli avvocati di Olindo Romano e Rosa Bazzi, mentre la seconda è arrivata dal sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser. Quest'ultima istanza di revisione era stata inviata lo scorso luglio dalla Procura generale del capoluogo lombardo, ma i magistrati milanesi, allora, avevano espresso parere negativo sulla riapertura delle indagini perché la richiesta era stata reputata «inammissibile», «infondata nel merito», e senza «nuove prove decisive». Quest'oggi la Corte d’Appello di Brescia ha deciso diversamente.
Nel giorno dell’udienza, i giudici potranno decidere di avviare un processo di revisione, ammettendo i nuovi rilievi presentati dalla difesa: in questo caso sarà possibile annullare la sentenza di condanna per fissare una riparazione a norma dell’articolo 643 del Codice di procedura penale per il mal giudicato. I giudici, altrimenti, potranno decidere di rigettare le richieste di revisione, confermando quindi la sentenza di condanna all’ergastolo per Rosa Bazzi e Olindo Romano.
Il processo di revisione
La revisione del processo (definita dall’art. 630 del Codice di procedura penale) è l’estrema e straordinaria possibilità prevista dal Codice penale italiano di correggere un errore giudiziario che ha portato a una condanna definitiva e irrevocabile. Secondo il Post, il processo di revisione viene istituito soltanto in presenza di argomenti e prove molto forti per sovvertire la decisione di colpevolezza. Può essere richiesto «se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto» o «se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato». Il decisore sulla riapertura del caso è la Corte d’Appello che, basandosi su criteri molto stringenti, potrà impugnare l’ammissibilità della revisione. Dal 2011 il processo di revisione può essere concesso anche dopo una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU).