Svizzera

Richiedenti l'asilo, sarà possibile esaminare cellulari e PC

È quanto prevedono alcune modifiche della legge sull'asilo e le relative ordinanze che definiscono il tipo di dati personali che la SEM può valutare
© CdT/ Chiara Zocchetti
Ats
01.05.2024 11:32

A partire da inizio aprile 2025 sarà possibile esaminare i cellulari e i PC di un richiedente l'asilo per accertarne l'identità, la cittadinanza o l'itinerario di viaggio. È quanto prevedono alcune modifiche della legge sull'asilo e le relative ordinanze la cui entrata in vigore e le modifiche sono state approvate oggi dal Consiglio federale.

Tali cambiamenti, che traggono origine dalla riveduta legge sull'asilo approvata dal Parlamento nel 2021, definiscono il tipo di dati personali che la Segreteria di stato della migrazione (SEM) può valutare e indicano i collaboratori della SEM - gli unici autorizzati a farlo - competenti per la valutazione dei supporti elettronici, precisa una nota governativa odierna. L'ordinanza prevede anche che qualsiasi valutazione dei dati personali si svolga in presenza dell'interessato e che quest'ultimo abbia in ogni caso la possibilità di esprimersi sui risultati.

I dati relativi all'identità e alla cittadinanza, stando all'ordinanza riveduta, contemplano nello specifico: indirizzi, numeri telefonici, registrazioni di suoni e immagini nonché documenti. Per quanto attiene all'itinerario di viaggio, le informazioni che possono essere esaminate sono: dati di navigazione, registrazioni di suoni e immagini nonché documenti. Non possono invece essere valutati i dati personali rientranti nella sfera di protezione di un segreto professionale.

Altre modifiche vertono sulla procedura relativa alla registrazione temporanea dei dati personali e l'impiego di soluzioni software per il trattamento di questi ultimi. L'ordinanza precisa anche quali informazioni vanno obbligatoriamente fornite ai richiedenti l'asilo interessati e specifica le modalità di attuazione del principio di proporzionalità.

A tale riguardo, allo scopo di garantire la proporzionalità occorre tenere conto delle informazioni e dichiarazioni fornite dall'interessato e dei documenti ufficiali quali atti di nascita o patenti di guida che permettano di trarre conclusioni inequivocabili sull'identità, la nazionalità o l'itinerario di viaggio.

Circa l'uso di programma informatici, la SEM invita l'interessato a consegnare i propri supporti elettronici di dati e a sbloccarli per la durata dell'impiego del software. Il richiedente asilo può presenziare all’impiego del software, mentre la SEM garantisce il programma non modificherà i dati personali. Cellulari o computer vanno restituiti non appena il trattamento dei dati personali è terminato.

Una modifica dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) rinvia alle corrispondenti disposizioni dell'OAsi 3 da applicarsi in caso di accertamento dell'identità di una persona oggetto di una decisione esecutiva di allontanamento. Sul piano operativo, occorre sviluppare una soluzione informatica, adattare i processi in seno alla SEM, nonché provvedere al reclutamento del personale e alla sua formazione.

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