Cos'è lo statuto speciale per chi fugge dalla guerra?
Il Consiglio federale ha attivato per la prima volta lo statuto di protezione S per i profughi ucraini. Le persone fuggite dalla guerra avranno quindi diritto rapidamente a un permesso di soggiorno senza doversi sottoporre a una regolare procedura di asilo.
1. Le persone in fuga dall’Ucraina da oggi possono fare richiesta dello statuto di protezione S. Cosa significa?
Lo statuto
di protezione S permette di concedere protezione in modo celere e senza
ostacoli burocratici. «Senza svolgere una procedura d’asilo ordinaria», ha
spiegato la direttrice del Dipartimento federale di giustizia e di
polizia, Karin Keller-Sutter. La misura, preannunciata settimana scorsa, è
stata confermata oggi dal Consiglio federale dopo aver incassato un ampio
sostegno in fase di consultazione da parte dei cantoni. Lo statuto è in vigore
da domani ed è la prima volta che si applica nel nostro Paese.
2. Chi
ha diritto a questo statuto e quante persone sono attese?
«Non
sappiamo quanti rifugiati arriveranno in Svizzera dall’Ucraina», ha dichiarato la consigliera federale Karin Keller-Sutter. «Né quando arriveranno».
Secondo l’ONU, dall’inizio della guerra sono fuggite dall’Ucraina verso i Paesi
vicini 2,5 milioni di persone, di cui un milione di bambini. Secondo la
ministra della Giustizia, dall’Ucraina potrebbero fuggire fino a 15 milioni di
rifugiati. «In ogni caso, la Svizzera dovrà essere preparata al fatto che
migliaia di profughi provenienti dall’Ucraina cercheranno protezione nel nostro
Paese». Avranno diritto allo statuto S i cittadini ucraini, i loro
familiari e i cittadini di Stati terzi costretti a fuggire a causa della
guerra, a condizione che prima della loro fuga fossero in possesso di un titolo
di soggiorno valido in Ucraina, e che un rimpatrio sicuro e durevole non sia
possibile. «Le persone che hanno già ottenuto lo statuto di protezione in uno
Stato dell’UE non beneficiano dello statuto S», hanno precisato i funzionari
federali.
3. Quali
diritti garantisce lo statuto di protezione S?
Lo statuto
di protezione S conferisce un diritto di soggiorno e permette di farsi
raggiungere dai familiari. Come per le persone ammesse provvisoriamente, i
titolari dello statuto S hanno diritto all’alloggio, all’assistenza e alle cure
mediche e i bambini possono essere scolarizzati.
4.
Queste persone possono esercitare un’attività lucrativa?
Sì. Il
Consiglio federale ha infatti apportato alcuni adeguamenti allo statuto di
protezione S definito nella legge sull’asilo, abolendo, per esempio, il periodo
di attesa di tre mesi per l’esercizio di un’attività lucrativa e autorizzando
anche l’attività indipendente. «È importante che i profughi possano partecipare
alla vita sociale in Svizzera», ha dichiarato Karin Keller-Sutter. Per questo
motivo, le persone che ottengono lo statuto di protezione S potranno anche
recarsi all’estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio. Secondo la decisione del Consiglio federale, infatti, le persone bisognose di
protezione non necessitano di un visto di ritorno, in quanto possono viaggiare
liberamente. Questo statuto corrisponde in ampia misura alla soluzione adottata
dagli Stati dell’UE. L’obiettivo, hanno spiegato i funzionari federali, «è di
creare le condizioni generali per consentire una rapida assunzione nel mercato
del lavoro» e quindi creare un’attività lucrativa che possa «contribuire
all’indipendenza finanziaria delle persone interessate». La possibilità di
autorizzare le persone bisognose a esercitare un’attività lavorativa consente
inoltre ai Cantoni di tutelare i rifugiati da un possibile sfruttamento. Il
rilascio dell’autorizzazione all’attività lavorativa compete ai Cantoni (senza
il consenso della SEM) e la domanda deve essere presentata dal datore di
lavoro.
5. Con
lo statuto di protezione S viene rilasciato un permesso di soggiorno. Qual è la
sua durata?
Il permesso
di soggiorno è valido per un anno, ed è prorogabile. Se, tuttavia, il Consiglio
federale non sospende la protezione temporanea entro cinque anni, i titolari
dello statuto S ottengono un permesso B, valido fino alla revoca della
protezione temporanea.
6 Sono
previsti aiuti economici da parte della Confederazione?
La
Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria per tutta la durata della
protezione provvisoria, ossia dalla concessione fino al termine o alla revoca
dello statuto, per un massimo di 5 anni. La somma prevede una quota parte per
le spese di locazione, per i costi dell’aiuto sociale e dell’assistenza, così
come per i premi delle casse malati. Per le persone bisognose di protezione
titolari di un permesso B (ossia a partire da 5 anni di soggiorno), invece, la
Confederazione versa ai cantoni la metà delle spese forfettarie, nonché una
somma a favore dell’integrazione.
7. Al
momento della revoca dello statuto di protezione temporanea cosa succede?
Lo status
di protezione S prevede il ritorno nel Paese di provenienza. Infatti, secondo
l’articolo 67 della legge sull’asilo, la Confederazione collabora con lo Stato
d’origine o di provenienza, con altri Paesi d’accoglienza e con organizzazioni
internazionali, allo scopo di creare condizioni propizie a un ritorno sicuro.