Domande e risposte

Cos'è lo statuto speciale per chi fugge dalla guerra?

Alle persone che scappano dall’Ucraina sarà concesso uno statuto di protezione mai utilizzato fino ad ora – Karin Keller-Sutter: «I rifugiati avranno diritto all’alloggio, alle cure mediche, mentre i bambini potranno andare a scuola e gli adulti lavorare da subito»
© KEYSTONE / ANTHONY ANEX
Francesco Pellegrinelli
11.03.2022 21:48

 Il Consiglio federale ha attivato per la prima volta lo statuto di protezione S per i profughi ucraini. Le persone fuggite dalla guerra avranno quindi diritto rapidamente a un permesso di soggiorno senza doversi sottoporre a una regolare procedura di asilo.

1. Le persone in fuga dall’Ucraina da oggi possono fare richiesta dello statuto di protezione S. Cosa significa?
Lo statuto di protezione S permette di concedere protezione in modo celere e senza ostacoli burocratici. «Senza svolgere una procedura d’asilo ordinaria», ha spiegato la direttrice del Dipartimento federale di giustizia e di polizia, Karin Keller-Sutter. La misura, preannunciata settimana scorsa, è stata confermata oggi dal Consiglio federale dopo aver incassato un ampio sostegno in fase di consultazione da parte dei cantoni. Lo statuto è in vigore da domani ed è la prima volta che si applica nel nostro Paese.

2. Chi ha diritto a questo statuto e quante persone sono attese?
«Non sappiamo quanti rifugiati arriveranno in Svizzera dall’Ucraina», ha dichiarato la consigliera federale Karin Keller-Sutter. «Né quando arriveranno». Secondo l’ONU, dall’inizio della guerra sono fuggite dall’Ucraina verso i Paesi vicini 2,5 milioni di persone, di cui un milione di bambini. Secondo la ministra della Giustizia, dall’Ucraina potrebbero fuggire fino a 15 milioni di rifugiati. «In ogni caso, la Svizzera dovrà essere preparata al fatto che migliaia di profughi provenienti dall’Ucraina cercheranno protezione nel nostro Paese».  Avranno diritto allo statuto S i cittadini ucraini, i loro familiari e i cittadini di Stati terzi costretti a fuggire a causa della guerra, a condizione che prima della loro fuga fossero in possesso di un titolo di soggiorno valido in Ucraina, e che un rimpatrio sicuro e durevole non sia possibile. «Le persone che hanno già ottenuto lo statuto di protezione in uno Stato dell’UE non beneficiano dello statuto S», hanno precisato i funzionari federali. 

3. Quali diritti garantisce lo statuto di protezione S?
Lo statuto di protezione S conferisce un diritto di soggiorno e permette di farsi raggiungere dai familiari. Come per le persone ammesse provvisoriamente, i titolari dello statuto S hanno diritto all’alloggio, all’assistenza e alle cure mediche e i bambini possono essere scolarizzati.

4. Queste persone possono esercitare un’attività lucrativa?
Sì. Il Consiglio federale ha infatti apportato alcuni adeguamenti allo statuto di protezione S definito nella legge sull’asilo, abolendo, per esempio, il periodo di attesa di tre mesi per l’esercizio di un’attività lucrativa e autorizzando anche l’attività indipendente. «È importante che i profughi possano partecipare alla vita sociale in Svizzera», ha dichiarato Karin Keller-Sutter. Per questo motivo, le persone che ottengono lo statuto di protezione S potranno anche recarsi all’estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio. Secondo la decisione del Consiglio federale, infatti, le persone bisognose di protezione non necessitano di un visto di ritorno, in quanto possono viaggiare liberamente. Questo statuto corrisponde in ampia misura alla soluzione adottata dagli Stati dell’UE. L’obiettivo, hanno spiegato i funzionari federali, «è di creare le condizioni generali per consentire una rapida assunzione nel mercato del lavoro» e quindi creare un’attività lucrativa che possa «contribuire all’indipendenza finanziaria delle persone interessate». La possibilità di autorizzare le persone bisognose a esercitare un’attività lavorativa consente inoltre ai Cantoni di tutelare i rifugiati da un possibile sfruttamento. Il rilascio dell’autorizzazione all’attività lavorativa compete ai Cantoni (senza il consenso della SEM) e la domanda deve essere presentata dal datore di lavoro.

5. Con lo statuto di protezione S viene rilasciato un permesso di soggiorno. Qual è la sua durata? 
Il permesso di soggiorno è valido per un anno, ed è prorogabile. Se, tuttavia, il Consiglio federale non sospende la protezione temporanea entro cinque anni, i titolari dello statuto S ottengono un permesso B, valido fino alla revoca della protezione temporanea.

6 Sono previsti aiuti economici da parte della Confederazione?
La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria per tutta la durata della protezione provvisoria, ossia dalla concessione fino al termine o alla revoca dello statuto, per un massimo di 5 anni. La somma prevede una quota parte per le spese di locazione, per i costi dell’aiuto sociale e dell’assistenza, così come per i premi delle casse malati. Per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso B (ossia a partire da 5 anni di soggiorno), invece, la Confederazione versa ai cantoni la metà delle spese forfettarie, nonché una somma a favore dell’integrazione.

7. Al momento della revoca dello statuto di protezione temporanea cosa succede?
Lo status di protezione S prevede il ritorno nel Paese di provenienza. Infatti, secondo l’articolo 67 della legge sull’asilo, la Confederazione collabora con lo Stato d’origine o di provenienza, con altri Paesi d’accoglienza e con organizzazioni internazionali, allo scopo di creare condizioni propizie a un ritorno sicuro.

 

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