Coronavirus

Ecco la lista dei Paesi con obbligo di quarantena

Il Consiglio federale ha reso noti i nomi dei 29 Stati dal cui rientro in Svizzera, a partire da lunedì, ci sarà l’obbligo di quarantena
KEYSTONE/Anthony Anex
Red. Online
02.07.2020 18:05

Il Consiglio federale lo aveva annunciato ieri: a partire da lunedì, chi rientra da un Paese considerato a rischio elevato in merito al diffondersi del coronavirus sarà tenuto a sottostare a dieci giorni di quarantena. Il Governo non aveva però ancora annunciato quali sono questi 29 Paesi e la lista è stata resa nota solo oggi.

Elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio:

Arabia Saudita

Argentina

Armenia

Azerbaigian

Bahrein

Bielorussia

Bolivia

Brasile

Capo Verde

Cile

Colombia

Honduras

Iraq

Isole Turks e Caicos

Israele

Kosovo

Kuwait

Macedonia del Nord

Moldavia

Oman

Panama

Perù

Qatar

Repubblica Dominicana

Russia

Serbia

Stati Uniti d’America

Sudafrica

Svezia

All’articolo 2 dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori viene inoltre precisato che: «Le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei 14 giorni precedenti l’entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 (Stato o regione con rischio elevato di contagio) sono obbligate a recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l’entrata. Devono soggiornarvi ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena)».

Il «rischio elevato» di contagio sussiste, si legge ancora nel documento quando:

- nello Stato o nella regione in questione il numero dei nuovi contagi per 100.000 persone è superiore a 60 negli ultimi 14 giorni;

- le informazioni disponibili provenienti dallo Stato o dalla regione in que-stione non permettono una valutazione attendibile della situazione di rischio e vi sono indizi che lasciano supporre un rischio elevato di contagio nello Stato o nella regione in questione;

- nelle ultime quattro settimane sono entrate in Svizzera a più riprese persone contagiate che hanno soggiornato nello Stato o nella regione in questione.

Deroghe alla quarantena

Sono esentate dall’obbligo di quarantena di cui all’articolo 2 le persone che:

a. effettuano professionalmente il trasporto transfrontaliero di persone o merci su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea;

b. svolgono un’attività assolutamente necessaria per mantenere:

- il funzionamento del settore sanitario,

- l’ordine e la sicurezza pubblici,

- il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 ca-poverso 1 della legge del 22 giugno 20072 sullo Stato ospite;

c. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone nell’ambito della loro atti-vità professionale in imprese di trasporto ferroviario, stradale, per via navi-gabile o aerea e a tale scopo hanno soggiornato nello Stato o nella regione con rischio elevato di contagio;

d. entrano in Svizzera quotidianamente o per un periodo fino a cinque giorni per motivi professionali o medici necessari e improrogabili;

e. hanno soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di con-tagio per meno di 24 ore come passeggeri in transito;

f. entrano in Svizzera esclusivamente per il transito con l’intenzione e la possi-bilità di recarsi direttamente in un altro Paese.

In casi motivati l’autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe all’obbligo di quarantena o concedere agevolazioni.

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