Ecco la lista dei Paesi con obbligo di quarantena

Il Consiglio federale lo aveva annunciato ieri: a partire da lunedì, chi rientra da un Paese considerato a rischio elevato in merito al diffondersi del coronavirus sarà tenuto a sottostare a dieci giorni di quarantena. Il Governo non aveva però ancora annunciato quali sono questi 29 Paesi e la lista è stata resa nota solo oggi.
Elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio:
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Azerbaigian
Bahrein
Bielorussia
Bolivia
Brasile
Capo Verde
Cile
Colombia
Honduras
Iraq
Isole Turks e Caicos
Israele
Kosovo
Kuwait
Macedonia del Nord
Moldavia
Oman
Panama
Perù
Qatar
Repubblica Dominicana
Russia
Serbia
Stati Uniti d’America
Sudafrica
Svezia
All’articolo 2 dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori viene inoltre precisato che: «Le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei 14 giorni precedenti l’entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 (Stato o regione con rischio elevato di contagio) sono obbligate a recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l’entrata. Devono soggiornarvi ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena)».
Il «rischio elevato» di contagio sussiste, si legge ancora nel documento quando:
- nello Stato o nella regione in questione il numero dei nuovi contagi per 100.000 persone è superiore a 60 negli ultimi 14 giorni;
- le informazioni disponibili provenienti dallo Stato o dalla regione in que-stione non permettono una valutazione attendibile della situazione di rischio e vi sono indizi che lasciano supporre un rischio elevato di contagio nello Stato o nella regione in questione;
- nelle ultime quattro settimane sono entrate in Svizzera a più riprese persone contagiate che hanno soggiornato nello Stato o nella regione in questione.
Deroghe alla quarantena
Sono esentate dall’obbligo di quarantena di cui all’articolo 2 le persone che:
a. effettuano professionalmente il trasporto transfrontaliero di persone o merci su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea;
b. svolgono un’attività assolutamente necessaria per mantenere:
- il funzionamento del settore sanitario,
- l’ordine e la sicurezza pubblici,
- il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 ca-poverso 1 della legge del 22 giugno 20072 sullo Stato ospite;
c. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone nell’ambito della loro atti-vità professionale in imprese di trasporto ferroviario, stradale, per via navi-gabile o aerea e a tale scopo hanno soggiornato nello Stato o nella regione con rischio elevato di contagio;
d. entrano in Svizzera quotidianamente o per un periodo fino a cinque giorni per motivi professionali o medici necessari e improrogabili;
e. hanno soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di con-tagio per meno di 24 ore come passeggeri in transito;
f. entrano in Svizzera esclusivamente per il transito con l’intenzione e la possi-bilità di recarsi direttamente in un altro Paese.
In casi motivati l’autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe all’obbligo di quarantena o concedere agevolazioni.