Confine

Acquisti all'estero: da gennaio il limite di franchigia a 150 franchi

Dall'anno prossimo i viaggiatori potranno importare senza «pagare dazio» merci destinate all'uso privato fino a un valore complessivo di 150 franchi: lo ha deciso oggi il Consiglio federale
©Chiara Zocchetti
Ats
16.10.2024 13:01

Limitare il turismo degli acquisti abbassando il limite di franchigia da 300 a 150 franchi per persona e al giorno. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, forte anche di una decisione del parlamento e delle richieste di San Gallo e Turgovia, ponendo in vigore le nuove regole dal 1. gennaio 2025.

Concretamente, spiega una nota governativa odierna, dall'anno prossimo i viaggiatori potranno importare senza «pagare dazio» merci destinate all'uso privato fino a un valore complessivo di 150 franchi. Se il valore complessivo per persona risultasse più elevato, si dovrà pagare l'IVA svizzera sulle merci importate.

La decisione odierna si basa anche suoi risultati di una procedura di consultazione, da cui è emerso che tale provvedimento è sostenuto sia dalla maggioranza dei Cantoni che dei rappresentanti dell'economia, così come pure da diversi partiti (il Partito socialista e la Fondazione svizzerotedesca per la protezione dei consumatori (SKS) hanno invece fatto notare che una riduzione della franchigia non farebbe altro che penalizzare i consumatori, giacché vi sono persone che dipendono dall'acquisto di alimenti all'estero a causa degli alti prezzi svizzeri, n.d.r).

L'esecutivo rammenta che i privati possono dichiarare autonomamente all'importazione le loro merci con l'apposita app QuickZoll e pagare eventuali tributi direttamente. A tutte le merci dichiarate via QuickZoll è applicata l'aliquota IVA normale dell’8,1%. Per il momento, lo sdoganamento all'aliquota ridotta del 2,6% è possibile soltanto personalmente presso un valico di confine occupato o per scritto mediante cassetta delle dichiarazioni. Lo sdoganamento all'aliquota IVA ridotta mediante l'app QuickZoll è previsto presumibilmente a partire dal 2026.