Caso Ermani, «i falli nella foto? Simili a gonfiabili da piscina»
![](https://naxos-cdn01.gruppocdt.ch/cdt/stories/2024/12/28/1920x1080/fb7f54bb-56cc-481e-8001-b9a4ff177770.jpeg)
Decreto di non luogo a procedere. Ossia: per quell’immagine raffigurante due falli giganti non erano dati i presupposti giuridici per il reato ipotizzato di pornografia. In parole povere: le accuse rivolte al giudice Mauro Ermani, dal punto di vista penale, sono prive di fondamento. È questo il succo della nota stampa diramata, lo scorso 5 settembre, dal pp straordinario Franco Passini, nominato dal Consiglio di Stato il 14 agosto per far luce sulla vicenda. Decreto di non luogo a procedere, appunto. Ma sulla base di quali motivazioni? Nel decreto, spiega oggi un articolo della Regione, il pp straordinario osserva che «secondo il messaggio del Consiglio federale, rappresentazioni pornografiche sono generalmente scene in cui l’attività sessuale è tolta dal contesto delle relazioni umane che normalmente l’accompagnano, rendendola così volgare e importuna. Si dovrebbe per esempio considerare pornografica la rappresentazione di pratiche sessuali che si intensificano progressivamente fino a ridursi all’espressione della sola sessualità». Il Tribunale federale, fa notare il pp, «definisce pornografia tutto ciò che è destinato ad eccitare sessualmente il consumatore, in cui la sessualità è talmente svincolata dalle sue componenti umane ed emotive che la persona è ridotta a puro oggetto sessuale di cui si può disporre a piacimento, oppure tutto ciò che è destinato a eccitare sessualmente lo spettatore e che pone un’enfasi esagerata sugli organi genitali nel senso della sessualità senza alcuna connotazione umana o emotiva».
Di qui l'applicazione nel caso in esame: «Il messaggio WhatsApp in parola raffigura una donna seduta su una panchina con ai due lati grossi falli (simili a gonfiabili da piscina) e una scritta "Ufficio Penale". Si tratta evidentemente di una "gag" composta da un’immagine e un gioco di parole, immagine che verosimilmente circola su applicazioni messaggistiche, i cui utenti, dopo averla ricevuta, spesso la ritrasmettono ai loro contatti telefonici. In tale immagine non si intravvede un carattere pornografico (destinato a eccitare sessualmente il consumatore), come richiesto dall’art. 197 capoverso 2 CP (Codice penale, ndr), per cui non sussistono i necessari elementi costitutivi di reato». L’immagine, continua il procuratore straordinario, «potrebbe, tuttalpiù, essere considerata come molestia sessuale ai sensi dell’art. 198 cpv. 2 CP. Tale reato è tuttavia perseguibile solamente su querela di parte lesa. Nella fattispecie non risulta che la destinataria del messaggio, entro il termine di tre mesi di cui all’art. 31 CP, abbia sporto querela contro Mauro Ermani».
Ricordiamo che questa vicenda si è conclusa con la crescita in giudicato della decisione. Mentre resta ancora aperto il filone sulla denuncia per diffamazione presentata da Quadri e Verda Chiocchetti nei confronti dei colleghi Ermani, Pagnamenta e Villa. Anche in questo caso, il procuratore straordinario grigionese – al quale era stato stato affidato l'incarto il 14 agosto – aveva firmato un non luogo a procedere. Decisione impugnata su reclamo dai due giudici. L'11 dicembre la Corte dei reclami penali (CRP) ha però confermato che Ermani, Pagnamenta e Villa non hanno leso nell'onore i colleghi Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti e ha quindi confermato la decisione di Franco Passini. I due giudici hanno 30 giorni di tempo dalla notifica per inoltrare ricorso al Tribunale federale.