Processo

Confermata la condanna per i fotomontaggi hot

Non ha avuto fortuna il ricorso di una giovane del Luganese che contestava aver inviato immagini pornografiche alla ex del suo compagno - La donna sta valutando un ulteriore ricorso, stavolta al Tribunale federale
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Federico Storni
22.01.2021 06:00

Non ha avuto fortuna il ricorso in Appello di una giovane donna del Luganese, che negli scorsi giorni si è vista confermare la condanna a una pena pecuniara di 90 aliquote sospese e a una multa di 4.000 franchi per coazione, ripetuta calunnia e ripetuta pornografia. La vicenda potrebbe però non essere ancora chiusa, perché la giovane sta valutando di ricorrere nuovamente, stavolta al Tribunale federale.

Il caso risale a un paio d’anni fa (la condanna in prima istanza in Pretura penale risale al luglio 2019): secondo la tesi accusatoria (a coordinare l’inchiesta è stata la procuratrice pubblica Chiara Borelli) l’imputata, sull’arco di più tempo, sino a inizio del 2018, avrebbe molestato un’altra ragazza inviandole più volte via e-mail dei fotomontaggi a carattere pornografico che la riguardavano. Fotomontaggi che sarebbero poi stati pubblicati anche su Internet. In concreto, l’imputata avrebbe sovrapposto il volto della vittima a quello di donne ritratte nude o impegnate in attività sessuali e avrebbe diffuso le sue creazioni. Si tratterebbe quindi di una particolare forma di stalking.

Un movente che non convince

La giovane, ci riferisce il suo legale Daniele Timbal, continua tuttavia a ritenersi estranea ai fatti: «Stiamo valutando se inoltrare ricorso al Tribunale federale per accertamento inesatto delle prove e per violazione della presunzione d’innocenza». Come già in prima istanza, la difesa ha sollevato diversi punti che a suo modo di vedere sarebbero stati sufficienti a scagionare la giovane, ma la Corte d’appello e revisione penale (presieduta dal giudice Angelo Olgiati) ha ritenuto, nelle parole di Timbal, «che gli elementi e le giustificazioni da lei fornite per dichiararsi estranea non portavano a escludere in modo assoluto che potesse essere stata lei a inviare i fotomontaggi».

L’inchiesta ha accertato che l’ultimo dei fotomontaggi «hot» fatto recapitare alla vittima, a seguito di una ordinazione on-line a un noto sito di produzioni fotografiche, è partito dal router (il dispositivo di rete internet) dell’imputata. Ciò è stato determinante per confermare la sua condanna benché la difesa ritenga che siano stati forniti sufficienti elementi per impedire di concludere che ne fosse lei l’autrice. Quanto al movente, si tratterebbe di una vendetta dettata dalla gelosia, in quanto la vittima è la ex del compagno dell’imputata. Una ricostruzione che non convince però la difesa, in quanto l’imputata non avrebbe avuto motivo di screzio con la vittima, che dice di non conoscere, anche perché fra una relazione e l’altra sarebbero intercorsi alcuni mesi.

Un altro aspetto anomalo per la difesa è che i primi invii molesti sarebbero apparsi sul profilo pubblico di Instagram della vittima mentre questa si trovava in vacanza in Thailandia, accompagnati da scritte in thailandese. È in seguito a questi casi che la donna ha sporto denuncia contro ignoti, affermando in un primo tempo di non avere nemici, salvo poi indicare il suo ex compagno (che è però poi stato dichiarato estraneo ai fatti).

Oltre al router, l’inchiesta non avrebbe trovato traccia dei fotomontaggi su computer e telefono dell’imputata: «Il rapporto di polizia dice che le indagini non permettono di risalire a elementi cancellati - afferma Timbal - ma non accerta che qualcosa sia stato effettivamente cancellato». Alcuni invii, infine, sono avvenuti quanto l’imputata si trovava a sua volta in vacanza in Asia, cosa che secondo Timbal non rende credibile che fosse lei a farli.

Un possibile sospetto

Il legale ha per contro chiesto alla Corte di valutare un’altra possibilità: «Il compagno dell’imputata nei mesi precedenti aveva avuto un forte screzio con un altro uomo, che conosceva anche la vittima. Questa persona poteva avere un movente vendicativo contro il compagno e aver provato a incastrarlo, facendo lui gli invii dall’auto sotto casa dell’imputata, il cui router non era protetto da password». Un’ipotesi, però, pure scartata dalla CARP.

Oltre ogni ragionevole dubbio

Il procedimento è stato di tipo indiziario, vale a dire che in mancanza di prove certe il giudice è chiamato a dedurre logicamente sulla base di un insieme di indizi, cosa possa essere successo, oltre ogni ragionevole dubbio. In altre parole, l’esistenza o l’inesistenza di un fatto è provata quando il giudice ne sia particolarmente convinto.