Lettori di targhe, occhio: alcuni non sono in regola
Può una sentenza del Tribunale Federale del 2019 sull’adeguatezza delle basi legali dei sistemi di rilevamento delle targhe passare in sordina? Sì, è possibile ed è successo. Le verifiche condotte dalle autorità cantonali hanno fatto emergere il rischio di inadeguatezza di alcuni regolamenti sulla videosorveglianza del demanio pubblico di alcuni Comuni del Luganese (ma questo discorso va esteso a tutto il cantone). Alla luce di questo, la Sezione della circolazione ha interrotto l’emissione di multe prese per questo genere di infrazione non potendo appurare la modalità con cui sono state rilevate. E questo finché gli enti locali non daranno prova di aver adeguato i propri regolamenti comunali e avere quindi una base legale valida. Che prima, a quanto pare, non tutti avevano a disposizione. La domanda non è tanto perché dallo scorso febbraio, piuttosto perché non prima; ovvero da quando è stata pubblicata la sentenza che ha sancito la non idoneità del metodo di rilevamento in assenza di una base legale.
«Atteggiamento cautelativo»
È bene ricordare che spetta a ogni Comuni, al Cantone o alla Confederazione assicurarsi che le proprie norme siano conformi. La circolare della Sezione degli Enti locali (SEL) datata 17 febbraio 2023 ha sollevato la problematica. Oggetto: impiego di lettori di targhe di veicoli da parte di Comuni per il rilevamento e il perseguimento di infrazioni a norme comunali sulla circolazione stradale. La SEL e l’Incaricato cantonale della protezione dei dati scrivono ai Municipi chiarendo che «l’elaborazione sistematica di dati personali meritevoli di particolare protezione soggiace all’obbligo della base legale formale», che deve prevedere tutta una serie di requisiti puntuali da inserire all’interno del regolamento comunale specifico agli strumenti di lettura targhe. «In assenza di basi legali formali deve essere disposta la sospensione immediata di controlli comunali eseguiti con l’ausilio di strumenti di lettura targhe di veicoli; ciò fino all’entrata in vigore di specifiche basi legali adeguate a livello di Regolamento comunale». In altre parole, la Sezione della circolazione ha sospeso l’attività di emissione delle multe finché i regolamenti comunali non idonei non saranno adeguati.
Attenzione, però. Questo discorso vale solo per il sistema di rilevamento delle targhe di veicoli. Il divieto di transito in determinate zone di un comune (come quelle per i soli residenti) esiste e rimane valido. Se il metodo di rilevamento è conforme la multa viene emessa. In caso contrario, no. Il problema principale riguarda l’archiviazione e la distruzione dei dati raccolti, che devono essere rigidamente regolamentate. «Esiste un elemento scatenante che ha portato i servizi preposti alle verifiche del caso – ci spiega il caposezione Marzio Della Santa –. Effettivamente il problema c’è stato, e il buco giuridico si è venuto a creare dalla pubblicazione della sentenza perché non tutti i regolamenti comunali sono idonei. L’aspetto positivo è che quando il sistema si è accorto del problema ha bloccato le procedure in corso o in divenire (l’erogazione delle multe) e ha chiamato gli attori in causa (i Comuni)». Per Della Santa l’intero discorso è «cautelativo nei confronti del cittadino: fintanto che il Comune non dimostra l’idoneità del regolamento l’autorità cantonale competente non emette la multa».
In attesa della nuova legge
Ma per quale motivo l’indicazione ai Municipi è stata data adesso se la sentenza è del 2019? «Sostanzialmente perché lo stesso Cantone è venuto a conoscenza solo ora della problematica. A fronte delle recenti segnalazioni ricevute da parte di un cittadino, ci si è resi conto delle prassi messe in atto dai Comuni per il rilevamento delle infrazioni, cui ha fatto seguito la verifica pluridisciplinare. L’inoltro recente è conseguente all’analisi svolta di concerto con la Polizia cantonale, la Sezione della circolazione e l’Incaricato cantonale della protezione dei dati – prosegue –. Si è voluto rendere attenti tutti i Comuni – e quindi anche quelli che potrebbero non essere in regola – che in difetto di una normativa comunale adeguata i controlli che richiedono una registrazione e la raccolta di dati personali devono essere sospesi almeno fino all’entrata in vigore della nuova legge cantonale». Oppure fino all’adeguamento dei rispettivi regolamenti comunali.
Di contestazioni e rimborsi
Passiamo ora ai Comuni. Collina d’Oro, Manno e Cadempino sono solo alcuni in cui viene utilizzata questa tecnologia. Ma non tutti sono sulla stessa barca: due hanno appurato a febbraio che lo strumento era sprovvisto della base legale, il terzo invece è in regola dal 2020. «Lo abbiamo scoperto solo lo scorso febbraio ed eravamo tutti sorpresi – rileva il sindaco di Collina d’Oro, Andrea Bernardazzi –. Abbiamo già rivisto il regolamento, che è stato approvato dal Consiglio comunale e spedito alla SEL. Non ci divertiamo a fare le multe, che comunque non potrebbero essere rimborsate perché senza una contestazione crescono in giudicato. Ora attendiamo la ratifica da parte della SEL: nel frattempo abbiamo intensificato i controlli e i contravventori al divieto di accesso verranno multati sul posto. In ogni caso, è facile dire "adattatevi" in così poco tempo». Anche Cadempino è venuto a conoscenza di questo fatto solo lo scorso febbraio e «l’intenzione è quella di confrontarci con l’Incaricato cantonale e eventualmente apportare le dovute modifiche», ci dice il sindaco Tom Cantamessi. Diverso è il discorso per Manno, il cui regolamento «è stato elaborato con le indicazioni fornite dal Cantone e approvato dalla SEL il 14 settembre 2020, come pure l’ordinanza municipale – rileva il sindaco, Giorgio Rossi –. Disponendo della base legale, il Municipio non ha sospeso i controlli».
Quella sentenza che fa giurisprudenza
Legiferando sul ricorso di un automobilista turgoviese, sanzionato per guida senza patente grazie al sistema di monitoraggio del traffico, il TF aveva rilevato che nella base legale del Cantone «non è chiaro fino a che punto i dati sono conservati ed eliminati». La Corte ha ricordato che i mezzi di prova raccolti senza un’adeguata base legale non sono ammissibili e ha accolto il ricorso.