Il caso

Medico del traffico, «attendete prima di pagare le fatture complementari»

L’avvocato Pestelacci, membro di comitato del TCS Gruppo del Mendrisiotto, consiglia di rivolgersi a uno specialista prima di procedere al pagamento
© CdT/ Chiara Zocchetti
Red. Ticino&Svizzera
21.01.2022 18:15

«Non pagate quella fattura e rivolgetevi a uno specialista». È questa, in soldoni, la valutazione dell’avvocato Luca Pestelacci (membro di comitato del TCS Gruppo del Mendrisiotto) sul caso delle fatture complementari inviate dal medico del traffico in questi giorni ad alcuni conducenti.

Nelle lettere, ricordiamo, la dottoressa chiede il pagamento retroattivo dell’IVA precedentemente non pagata, dopo che l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha deciso che tutte le prestazioni svolte presso il Centro di medicina del traffico di Chiasso, a partire dal 1. ottobre del 2016, sono assoggettate all’IVA. Ora, come scritto mercoledì, l’AFC da noi contattata ha spiegato che «il trasferimento dell’imposta è un tema retto da accordi di diritto privato» e di conseguenza in caso di disaccordo dovranno essere semmai i tribunali a pronunciarsi. Ieri, però, a questa voce si è aggiunta pure quella dell’avvocato Pestelacci che, in un articolo pubblicato sul sito del TCS, sconsiglia appunto di pagare l’importo richiesto dalla dottoressa.

«Per giustificare il proprio complemento fattura – si legge nell’articolo – la dr.ssa De Cesare cita l’articolo 10 della Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA)». Ma, aggiunge l’avvocato, «anche se questa legge effettivamente definisce i beni e servizi assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, si tratta di norme di diritto pubblico, direttamente applicabili ai rapporti tra lo Stato (AFC) e il contribuente IVA (in questo caso, la dr.ssa De Cesare)». Inoltre, risulta «pure inapplicabile l’articolo 42, citato dalla dr.ssa De Cesare in risposta alle missive di alcuni malcapitati, che regola la prescrizione del diritto di tassazione dello Stato, e non del privato». Insomma, gli articoli a cui fa riferimento la dottoressa riguardano i rapporti tra lo Stato e un privato, non tra due privati.

«Al contrario – prosegue l’avvocato nella valutazione – i rapporti tra la dottoressa e il privato che ha dovuto sottoporsi a un esame o visita presso il Centro medico del traffico sono, di principio, regolati dal diritto privato, ed in particolare dalle normative relative ai contratti». E quindi, «valutando la fattispecie secondo le norme di diritto privato, si giunge alla conclusione che la dr.ssa non può richiedere retroattivamente l’IVA da lei dovuta, trattandosi di una modifica unilaterale della tassa».

«Tramite la propria fatturazione anticipata – continua Pestelacci nella spiegazione del caso – la dr.ssa richiedeva infatti ai conducenti di veicoli a motore il pagamento di un importo specifico, senza menzionare alcunché riguardo all’IVA. Di conseguenza, il conducente obbligato a sottoporsi alla verifica dell’idoneità alla guida poteva in buona fede ritenere che la tassa pagata era, se del caso, pure comprensiva dell’IVA. In conclusione, le parti si erano accordate circa una determinata mercede per la verifica di idoneità alla guida, e questa non può essere modificata unilateralmente, anche nel caso la dr.ssa Mariangela De Cesare non era al corrente di essere assoggetta all’IVA. La tassa sul valore aggiunto è infatti parte integrante del prezzo, e l’uso in Svizzera è che il prezzo o la mercede indicata al consumatore o cliente, senza alcuna riserva, è comprensiva di IVA».

Se vi vedete di conseguenza recapitare il complemento di fattura, conclude l’avvocato, «non procedete immediatamente al pagamento, ma piuttosto rivolgetevi ad uno specialista, il quale potrà verificare, avendo accesso a tutte le informazioni del caso, il vostro obbligo di pagamento, ed eventualmente contestare la richiesta».