«No, non fu legittima difesa»

«Il ricorrente ha picchiato la vittima con violenza, colpendola ripetutamente con pugni alla testa, dopo che il correo (uno degli altri partecipanti al pestaggio, ndr.) l’aveva già colpita con violenza alla testa con lo skateboard e tirandole un calcio sempre alla testa. Dopo essersi rialzato e lasciata la vittima a terra, le ha inoltre a sua volta sferrato un calcio alla testa e quattro calci al torace. In tali circostanze, la probabilità che si realizzasse un esito letale era alta e tale da imporsi al ricorrente, per cui si può ragionevolmente ammettere che l’abbia accettata». È questo uno dei passaggi chiave della sentenza con la quale il Tribunale federale ha respinto il ricorso di uno dei quattro giovani che la notte dell’8 ottobre 2022 aggredì nella Rotonda di piazza Castello a Locarno un richiedente l’asilo dello Sri Lanka che li aveva minacciati con un coltello. I giudici di Losanna hanno confermato la pena di 36 mesi parzialmente sospesi inflitta al ragazzo dalla Corte di Appello e revisione penale, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di tentato omicidio intenzionale per dolo eventuale.
Due fasi ben distinte
Il giovane si è visto respingere anche la tesi secondo la quale avrebbe agito per legittima difesa. L’alta Corte ha ritenuto valide le argomentazioni della sentenza di Appello secondo le quali l’aggressione avvenne in due momenti ben distinti: dapprima la minaccia col coltello da parte del richiedente l’asilo nel sottopassaggio, poi il pestaggio all’interno della Rotonda. Pestaggio avvenuto però soltanto dopo che uno dei componenti del gruppo di giovani era stato inseguito dal rivale in risposta al sasso che gli era stato lanciato contro. Due episodi distinti che, secondo il Tribunale federale, non lasciano spazio al riconoscimento di uno stato di legittima difesa da parte del ricorrente.