Nuova puntata del caso Ottini: ha diritto all’indennità d’uscita

Nuovo round a Marco Ottini nella vertenza contro il Consorzio Protezione civile del Bellinzonese (PCi), un braccio di ferro che dura da oramai un decennio passando da un’istanza giudiziaria all’altra. Lo scorso 23 ottobre il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha accolto un altro ricorso (risalente al dicembre 2017) dell’ex sostituto comandante e capo istruttore della PCi licenziato abusivamente nel 2010 dallo stesso Consorzio per presunta violazione intenzionale dei doveri di funzione e dell’obbligo di fedeltà. La vicenda, ricordiamo, ha lungamente occupato la cronaca cittadina anche perché il diretto interessato, quando è scoppiato il caso, sedeva in Municipio per il PLR (oggi è invece consigliere comunale per l’UDC).
«Ha usato mezzi leciti»
In sostanza, annullando la precedente decisione del Consiglio di Stato, con questa nuova sentenza i giudici hanno riconosciuto il diritto del 60.enne, patrocinato dall’avvocato Luca Zorzi, di ottenere l’indennità di uscita a seguito della mancata conferma del rapporto d’impiego. Questa era sopraggiunta nel marzo del 2014 dopo che nel gennaio del 2013 il Tribunale federale (TF) aveva annullato il licenziamento, ritenendo che il Consorzio avesse violato la privacy del funzionario installando illegalmente un programma di sorveglianza sul computer aziendale da lui utilizzato al fine di accertare lo svolgimento di attività private durante il tempo di lavoro, circostanza poi utilizzata per motivare l’interruzione del rapporto di collaborazione. Oltre a ribadire che le presunte infrazioni addebitategli nel 2010 non erano così gravi da giustificare un licenziamento in tronco, secondo il TRAM anche il comportamento assunto da Marco Ottini nelle fasi successive della vertenza non è stato tale da poi giustificare la mancata conferma del rapporto d’impiego per motivi gravi. Mentre il Consiglio di Stato in prima istanza aveva ritenuto che il suo agire dopo il licenziamento immediato aveva portato a una grave e insanabile esasperazione della situazione, secondo il TRAM l’ex sostituto comandante, anche tramite precetti esecutivi per ottenere il dovuto, ha solo messo in atto «con mezzi leciti quanto in suo potere per ottenere il pagamento di pretese che gli sono infine state riconosciute anche in sede giudiziaria».
Fa stato il regolamento
Sempre secondo il TRAM, «nemmeno nelle querele penali promosse nei confronti dei dirigenti del Consorzio possono essere ravvisati gli estremi di un’infrazione disciplinare». Gli stessi giudici ritengono ingiustificato anche il rimprovero secondo cui l’ex sostituto comandante avrebbe violato il segreto d’ufficio rivolgendosi alla stampa: «Per quanto l’aver reso la faccenda di dominio pubblico possa aver contribuito ad esacerbare le tensioni, in questa iniziativa non è ancora ravvisabile una violazione dei doveri di servizio». Assodate queste premesse, fa dunque stato il Regolamento del personale della PCi che stabilisce come, in caso di mancata conferma non determinata da motivi disciplinari gravi, il dipendente ha diritto ad un’indennità pari ad un mese di stipendio per ogni anno di servizio assolto, nel caso di Marco Ottini quasi una trentina, ovvero dal settembre del 1985 quando è stato assunto alle dipendenze della Protezione civile del Bellinzonese fino all’aprile del 2014 quando il rapporto è stato interrotto.
Possibile ricorrere a Losanna
Il Tribunale cantonale amministrativo rinvia così gli atti alla Delegazione consortile «affinché riconosca al ricorrente l’indennità d’uscita», che lo stesso Ottini nel 2016 aveva quantificato in 245.000 franchi, sottoponendo una richiesta formale al Consorzio PCi che l’aveva rifiutata. Consorzio a cui è accollata pure la tassa di giustizia, e che ha ora evidentemente il diritto di ricorrere al Tribunale federale contro la sentenza. Una nuova puntata, dunque, per un caso che dura da oramai un decennio e potrebbe non essere finito qui.