Il caso

«Obbligo di segnalazione anche per la Chiesa»

Un’iniziativa parlamentare del Movimento per il socialismo propone di introdurre una specifica norma dopo i fatti che vedono coinvolto il sacerdote accusato di aver compiuto atti sessuali con fanciulli - Analoga richiesta da parte dell’Associazione dei liberi pensatori
©CdT/ Chiara Zocchetti
Spartaco De Bernardi
16.08.2024 19:30

La vicenda giudiziaria che vede coinvolto il cappellano del Collegio Papio di Ascona e responsabile dell’insegnamento religioso nelle scuole cantonali, accusato di atti sessuali con fanciulli, si riverbera anche sui banchi del Gran Consiglio. Dopo l’interpellanza presentata la scorsa settimana, i deputati del Movimento per il socialismo (MPS) Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini hanno infatti depositato la proposta di un’iniziativa parlamentare elaborata con la quale chiedono di introdurre nella Legge sulla Chiesa cattolica una norma che obblighi l’autorità ecclesiastica a segnalare tempestivamente ogni sospetto di reato che concerne un membro del clero. In concreto Sergi e Pronzini, propongono di modificare l’articolo 7 della citata legge, introducendo un nuovo capoverso secondo il quale «ogni reato perseguibile d’ufficio o sospetto di reato che concerne un ecclesiastico deve essere immediatamente segnalato all’autorità giudiziaria civile. L’Ordinario è responsabile della segnalazione».

Due fasi distinte

Secondo i due deputati dell’MPS le diverse prese di posizione della Curia hanno permesso di chiarire almeno in parte la dinamica dei fatti, ma non hanno risolto una serie di questioni di fondo. «Tra queste quella che a noi pare decisiva riguarda la tempestività della denuncia da parte delle autorità religiose quando vengono in possesso di informazioni relative alla configurazione di reati che coinvolgono dei religiosi» rilevano Sergi e Pronzini, i quali rammentano che, secondo quanto emerso sinora, la vicenda può suddividersi in due fasi. La prima è quella che riguarda la segnalazione - avvenuta in febbraio, secondo la Curia - da parte di una persona oggetto dell’attenzione e dei comportamenti inadeguati da parte del sacerdote. Una fase, proseguono i due granconsiglieri, che si sarebbe protratta sino ad aprile «quando la vicenda è stata portata finalmente all’attenzione della Magistratura». La seconda fase si estende da quel momento fino all’arresto del sacerdote. «Sulle ragioni che hanno portato al silenzio e al mancato intervento sul sacerdote nella seconda fase - ad oggi sembra con l’accordo della Procura - si dovrà far chiarezza nel quadro delle disposizioni investigative e giudiziarie».

Rilevanza politica

Dal punto di vita politico, argomentano ancora Sergi e Pronzini, appare importante e decisiva la prima fase temporale del caso. «È concepibile che tra il momento del contatto con la Curia e la decisione di segnalare la vicenda alla Procura siano intercorsi praticamente due mesi?», si chiedono i due granconsiglieri. Le segnalazioni all’autorità giudiziaria in vicende come quelle che vedono coinvolto il presbitero dovrebbero avvenire immediatamente, ritengono i due esponenti dell’MPS, come del resto anche diverse altre persone che si sono espresse negli scorsi giorni. Da qui la decisione di proporre la modifica della legge introducendo l’obbligo di segnalazione da parte dell’autorità ecclesiastica in caso di sospetto di reati da parte di membri del clero.

Differenze da eliminare

Una proposta analoga la formula la sezione ticinese dell’Associazione svizzera dei liberi pensatori, la quale, per il tramite del suo presidente Giulio Micheli, solleva a sua volta interrogativi tra la segnalazione all’amministratore apostolico e il coinvolgimento del Ministero pubblico. Un episodio che a detta dell’Associazione «rende palese l’ennesimo privilegio di cui gode tuttora la Chiesa cattolica nel nostro cantone: quello di non dover ottemperare ad alcun immediato obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria una volta venuta a conoscenza di reati che coinvolgono suoi rappresentanti». Pertanto anche i liberi pensatori rivendicano l’introduzione dell’obbligo di denuncia immediato all'autorità di perseguimento penale dei reati constatati da parte dell’autorità religiosa.