Diritto

Per i praticanti l’aula penale non sarà più off limits

La Corte dei reclami penali sconfessa il Tribunale penale cantonale: chi si sta preparando all’esame di avvocato può partecipare al processo da solo - Castelli: «La prassi applicata finora impediva la formazione e generava più costi»
Su delega dell’avvocato di riferimento. © CdT/Chiara Zocchetti
Chiara Nacaroglu
09.12.2020 06:00

In Ticino i praticanti legali, i neo-laureati in diritto che si preparano agli esami di avvocato, possono patrocinare in ambito penale e partecipare ai dibattimenti in aula su delega e sotto la sorveglianza dell’avvocato di riferimento. Lo aveva stabilito nel 2014 il Consiglio di Stato approvando una modifica del regolamento dell’avvocatura cantonale. Ma basta prendere parte come pubblico a qualche processo per accorgersi che ciò non accade nelle aule del Tribunale penale cantonale dove, è cosa nota tra gli addetti ai lavori, i praticanti sono autorizzati a presenziare solo accanto all’avvocato di riferimento. Finora.

«Questo accadeva - spiega l’avvocato luganese Costantino Castelli che ha inoltrato un ricorso sul tema - a causa di una restrittiva interpretazione del Codice di procedura penale federale da parte del Tribunale penale cantonale, che di fatto limitava la formazione dei praticanti e generava costi supplementari per le difese d’ufficio». Il ricorso è stato accolto nei giorni scorsi dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello che con la sua decisione ha stabilito che i praticanti possono patrocinare autonomamente gli imputati al dibattimento, su delega dell’avvocato titolare del mandato anche senza la presenza fisica di quest’ultimo.

La restrittiva interpretazione del Codice di procedura penale federale da parte del Tribunale penale cantonale limitava la formazione dei praticanti

Una decisione accolta positivamente da Castelli. «La prassi del Tribunale penale cantonale impediva un corretto esercizio della pratica forense da parte dei praticanti e faceva sì che le difese d’ufficio, anche le più semplici, venissero attribuite solo agli avvocati generando maggiori costi per i clienti e per lo Stato». Basti pensare che, per le difese d’ufficio, l’onorario del praticante ammonta a 90 franchi l’ora, quello dell’avvocato a 180 franchi l’ora. La prassi del tribunale, spiega ancora il nostro interlocutore, stava prendendo piede anche al Ministero pubblico: «Durante gli interrogatori nella fase preliminare dell’inchiesta, alcuni procuratori esigevano la presenza dell’avvocato accanto a quella del praticante».

L’esercizio della difesa penale al dibattimento da parte dei praticanti è una questione annosa. Per aumentare la qualità formativa nella pratica giudiziaria (e contenere i costi) nel 2014 il Consiglio di Stato aveva approvato una modifica del regolamento sull’avvocatura – condivisa allora dal Tribunale penale cantonale e dall’Ordine degli avvocati – che doveva permettere di mantenere le regole già in auge sotto l’egida del precedente Codice di procedura penale ticinese, valido fino al 2011. I praticanti avrebbero potuto partecipare in prima persona ai dibattimenti penali, a condizione che fossero delegati e sotto la responsabilità dell’avvocato difensore (d’ufficio o di fiducia). La nuova procedura penale federale non regolava infatti più espressamente tale questione, limitandosi a stabilire che la difesa dell’imputato era riservata agli avvocati brevettati.

La prassi del Tribunale penale cantonale faceva sì che le difese d’ufficio, anche le più semplici, venissero attribuite solo agli avvocati generando maggiori costi per i clienti e per lo Stato

Come detto però, nella prassi i praticanti non sono stati ammessi alla difesa autonoma dinanzi al Tribunale penale cantonale presieduto da Mauro Ermani, che ha ritenuto inapplicabile quanto previsto dal Regolamento cantonale, a fronte di una letterale interpretazione del prevalente diritto federale.

Veniamo quindi alla decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale d’Appello. Castelli ha ricorso contro la decisione di Marco Villa, presidente delle Assise correzionali di Mendrisio, che in un processo per grave infrazione alle norme della circolazione aveva ordinato all’imputato patrocinato dall’avvocato Castelli, suo difensore di fiducia, di nominare un nuovo avvocato precisando che nel caso contrario gliene sarebbe stato attribuito uno d’ufficio. Il motivo? L’imputato era rappresentato in aula da un praticante che agiva su delega di Castelli che, malgrado una precedente intimazione da parte del giudice, non si era presentato. Secondo il giudice la rappresentanza era manifestamente contraria all’articolo 127 del Codice di procedura penale: l’avvocato avrebbe dovuto essere presente. Secondo i ricorrenti si trattava invece di un’interpretazione inesatta del codice: su delega dell’avvocato il praticante deve invece poter presenziare da solo al procedimento. Tesi, quest’ultima, accolta dalla Corte dei reclami penali: «Il Tribunale federale, più volte, dopo aver ribadito che il difensore d‘ufficio deve essere un avvocato e che gli avvocati praticanti non possono assistere un imputato in quanto difensori d’ufficio, ha aggiunto che l’articolo 127 non proibisce che il diritto cantonale applicabile autorizzi questi ultimi ad assumere tutta o pare della difesa di un imputato, “sostituendosi” o “scusando” l’avvocato designato, sotto la responsabilità di quest’ultimo».

Diritto cantonale che, come visto, è stato precisato nel 2014 proprio allo scopo - si legge nella comunicazione del Governo - di «chiarire eventuali perplessità e/o obbiezioni alla presenza al dibattimento del solo praticante, nel senso di ammetterla e di estenderla» anche allo scopo di «contenere i costi delle difese d’ufficio», che, lo ricordiamo, in Ticino erano esplosi passando da 1,5 milioni nel 2010 a 2,8 milioni nel 2013.