Permessi

Permesso B, cade il «centro degli interessi»

Le recenti sentenze del Tribunale federale superano i parametri messi in atto dalla Sezione della popolazione e dall’Ufficio della migrazione, che vengono quindi adattati – Il mantenimento di un permesso presuppone un minimo di presenza sul territorio svizzero, stabilito con la notifica di partenza o un soggiorno all’estero di sei mesi»
© CdT/ Chiara Zocchetti
Red. Online
22.09.2021 13:28

«Un tema importante e in costante evoluzione». Così ha descritto Silvia Gada, capo della Sezione della Popolazione, il tema dei permessi, introducendo la conferenza stampa indetta oggi dal Dipartimento delle Istituzioni. In cui Norman Gobbi ha presentato delle modifiche nel trattamento delle domande di permessi nel nostro cantone. Decisioni che sono diretta conseguenza di due sentenze (pubblicate il 20 settembre) del Tribunale federale che, in qualche modo, «bacchettano» il sistema finora utilizzato. La concessione (o la revoca) di un permesso di dimora non comporterà più che il richiedente risieda in maniera continuativa nel nostro cantone o che il suo «centro degli interessi» sia qui. Il titolare del permesso «non deve avere un reale domicilio sul territorio, può ad esempio lavorare qui durante la settimana e tornare all’estero dalla famiglia nel weekend».

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Le sentenze
«Il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone un minimo di presenza sul territorio svizzero. Per definire questa presenza, il legislatore non ha fatto capo né al criterio del ‘‘centro degli interessi’’, né a quello del domicilio, bensì a due criteri formali, ossia: la notifica di partenza o un soggiorno all’estero di sei mesi», si legge nella sentenza del 3 settembre 2021 con cui il Tribunale federale accoglie il ricorso presentato da un cittadino italiano a cui nel giugno del 2016 era stato revocato il permesso di dimora perché «il centro di vita e degli interessi dell’interessato non era in Svizzera, bensì in Italia, dove risiede la moglie». Una decisione che era stata confermata dal Tribunale cantonale amministrativo nel dicembre del 2018.
Il TF ha però precisato che «lo spostamento del domicilio rispettivamente del centro degli interessi non determina già la decadenza, che può subentrare unicamente se la persona ha lasciato la Svizzera per almeno sei mesi, o vi ritorna prima dello scadere di tale termine, ma solo per breve tempo, per ragioni turistiche, familiari o d’affari». I giudici di Mon Repos hanno fatto notare che (nel caso specifico) «la questione da porsi non era quella della decadenza e nemmeno quella della revoca» del permesso, «bensì quella di sapere se sussisteva un diritto al rinnovo del permesso di dimora UE/AELS di cui il ricorrente, cittadino italiano, aveva fino a quel momento beneficiato».
E qui arriva la «bacchettata»: «La Corte cantonale, concentrandosi unicamente sul quesito di sapere se il ricorrente avesse o meno il proprio ‘‘centro degli interessi’’ in Svizzera, ovvero un requisito che concerne i casi di decadenza non applicabile in concreto, non si è tuttavia avveduta della problematica e non si è quindi pronunciata sulla questione del rinnovo (eventuale) del permesso di dimora UE/AELS. L’incarto dev’essere rinviato all’autorità di prime cure affinché chiarisca quale tipo di permesso UE/ALES entri oggi effettivamente in discussione, verifichi il rispetto delle condizioni previste dall’ALC per il suo rilascio rispettivamente rinnovo e pronunci una nuova decisione in merito».

Un discorso simile viene fatto nell’altra sentenza del 3 settembre 2021 sul ricorso di un cittadino italiano a cui era stato revocato il permesso di dimora nell’agosto del 2015 (decisione confermata dal Tribunale cantonale amministrativo nel novembre del 2018).

Silvia Gada, nel corso della conferenza, ha comunque difeso i controlli effettuati dalle autorità cantonali, spesso finiti al centro della polemica (soprattutto i sopralluoghi della polizia al domicilio, per appurare ad esempio se vi siano i vestiti nell’armadio). «Spesso il Tribunale federale richiama, sollecita e sottolinea l’importanza delle verifiche per poter accogliere o respingere un ricorso - ha detto -. Quindi le verifiche eseguite dalla Sezione della popolazione vengono tutelate: la documentazione fornita dalla persona che chiede il permesso, preavvisi di segnalazione dei Comuni e, raramente, verbali e sopralluoghi amministrativi». Proprio su questi controlli ha precisato che «vengono effettuati solo se la situazione non è chiara».

Una nomina per un nuovo reparto

Nell’ambito della VISIONE 2025 della Polizia cantonale, strategia che mira a ulteriormente perfezionare il processo di specializzazione di determinati settori del Corpo, è previsto un primo adeguamento parziale della struttura organizzativa, motivato dalle nuove esigenze operative, strategiche e di intelligence. Adeguamento che tocca in particolare la Polizia giudiziaria con la creazione di un nuovo Reparto giudiziario (RG4). In questo contesto il Consiglio di Stato ha designato l’Ufficiale di polizia chiamato ad assumerne la conduzione, dopo la sua entrata in funzione prevista nel corso dei prossimi mesi. Nel RG4 confluiranno tutti i servizi attivi nella raccolta, nell’elaborazione, nell’analisi e nella divulgazione di informazioni oggi distribuiti in diverse Aree della Polizia cantonale. L’intero processo è quindi volto a garantire una migliore visione d’insieme e un migliore coordinamento di queste attività, con l’intento finale di costituire un unico centro di competenza informatico e di intelligence a beneficio dell’operatività del Corpo.


Alessio Lo Cicero, attualmente attivo quale Ufficiale con il grado di tenente presso la Centrale cantonale d’allarme (CECAL) subordinata allo Stato Maggiore Operativo della Polizia cantonale, dirigerà il nuovo Reparto con il grado di capitano.