Mendrisiotto

Se l’avvocato inciampa nei paletti della pubblicità

I legali possono promuovere la propria attività, ma a determinate condizioni, altrimenti si corre il rischio di essere sanzionati – Come nel caso di un consulente con studio nel Distretto che è stato multato per un articolo pubbliredazionale
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Stefano Lippmann
24.07.2024 06:00

C’è modo e modo di farsi pubblicità. E si potrebbe obiettare che la frase appena scritta sia un’ovvietà. Non per niente, in determinate categorie professionali, non tutti i canali pubblicitari sono leciti. Come nel caso di un avvocato il quale ha il proprio studio nel Mendrisiotto. Nei suoi confronti, infatti, nel settembre dello scorso anno la Commissione di disciplina degli avvocati ha inflitto una multa di 1.400 franchi a titolo di sanzione disciplinare.

Decisione che, nel mese di aprile, è stata di fatto giudicata corretta dal Tribunale cantonale amministrativo che ha respinto un ricorso del legale sanzionato (e ora dovrà in aggiunta pagare la tassa di giustizia di 1.500 franchi). Tutto nasce da un pubbliredazionale – in estrema sintesi un annuncio pubblicitario a pagamento molto simile a un articolo – comparso su un periodico che, per l’occasione, è stato diffuso gratuitamente a tutti i fuochi del Basso Mendrisiotto. Un simil articolo, dunque, che per la Commissione di disciplina degli avvocati avrebbe violato un articolo della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati.

«La missione»

Nell’ambito dell’avvocatura, come vedremo, la promozione della propria figura o del proprio studio legale è evidentemente più rigida rispetto ad altre categorie professionali. Detto in parole povere, c’è un certo codice da seguire. Cosa che, a mente della Commissione, non è avvenuta per il pubbliredazionale in questione. «L’articolo, a tutta pagina, mette anzitutto in risalto il nome del ricorrente (dell’avvocato, ndr) – si legge nella sentenza del TRAM, la quale respinge il ricorso – e, in secondo piano quello dello studio legale. Sotto, a mo’ di slogan, è riportata la frase ‘Il diritto al servizio dell’individualità, in Ticino e oltre’». L’articolo – che abbiamo visionato – formato da tre colonne di testo ed è preceduto dal logo dello studio, si compone di due capitoli.

Nel primo – «La missione» – l’avvocato descrive la sua impostazione che lo vede «camminare al fianco dei propri assistiti e consigliarli tempestivamente nella maniera più opportuna affinché il loro percorso sia quanto più possibile privo di inciampi». Missione che – citiamo – viene definita «di vita più che professionale». Nel secondo capitolo, invece, dichiara di essere rimasto «folgorato dal mondo della giurisprudenza», nel quale si sarebbe gettato «corpo ed anima», portando a termine i suoi studi con la menzione «magna cum laude» e due diversi indirizzi di specializzazione.

Informazioni oggettive

In concreto, ravvisa il TRAM, i contenuti della pubblicità in questione, «che non si limitano a informazioni oggettive, trascendono i bisogni di informazione dei lettori». E ancora: «Una pubblicità del genere, apparsa su un media a diffusione generalizzata e quindi rivolta a un largo pubblico, è illecita poiché è suscettibile di indurre certe persone a fare richiesta dei servizi resi da un avvocato anche quando non ve ne sarebbe bisogno».

Il principio da rispettare

Per fare chiarezza – non sul caso specifico, ma in termini globali – abbiamo chiesto delucidazioni al presidente della Commissione di disciplina, l’avvocato Brenno Canevascini il quale menziona un principio generale: «Se la presentazione di uno studio legale, può avvenire mediante una brochure, o un altro mezzo di comunicazione, la cerchia dei destinatari è limitata di principio a quella dei clienti, dei corrispondenti o di terzi che ne fanno richiesta mentre non lo è sulla stampa generalista e gratuita». Dunque, sottolinea il nostro interlocutore, «la presentazione di uno studio legale, che offre servizi di consulenza e di assistenza nel contenzioso su un periodico regionale non è limitata alla cerchia dei clienti. Essa si rivolge ad un numero importante ed imprecisato di lettori». Il concetto appare chiaro: «Siamo quindi in presenza di una pubblicità a grande diffusione, rivolta a un folto pubblico, che si configura eccessiva e quindi lesiva delle norme deontologiche non senza dimenticare che colui che ha bisogno di informazioni sull’esercizio della pratica forense, le deve ricercare attivamente e non attraverso la lettura di un periodico».

Sul libretto sì, alla partita no

Un avvocato può farsi pubblicità. Il presidente della Commissione di disciplina ci porta alcuni esempi: «Si possono pubblicizzare il cambiamento del numero di telefono o la nuova sede». Nulla da dire anche quando «la documentazione è consegnata al cliente su una pennetta USB con il logo dello studio o se l’avvocato volesse mettere il proprio nome su un libretto di un’associazione sportiva». Al contrario, è definita storica la sentenza del Tribunale federale che ha ritenuto una pubblicità manifestamente illecita: il nome di un legale figurava nelle inquadrature dei giocatori di hockey sulla panchina dei penalizzati.