Politica

Un nodo giuridico blocca il congedo parentale

Sul piano cantonale la misura votata dal Parlamento non può essere introdotta – Il Consiglio di Stato ha incaricato lo IAS di approfondire una soluzione alternativa
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Francesco Pellegrinelli
07.09.2023 06:00

Congedo parentale, occorre trovare un’altra strada. L’analisi giuridica del gruppo di lavoro interdipartimentale ha ravvisato alcune criticità: «Dopo aver valutato approfonditamente la fattibilità giuridica di un congedo parentale a livello cantonale, così come indicato dal Gran Consiglio, il gruppo di lavoro ha concluso che i Cantoni non sono legittimati a introdurre un congedo parentale obbligatorio nelle relazioni di diritto privato», spiega il direttore dell’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), Sergio Montorfani. Detto altrimenti: il Cantone in materia non è legittimato a legiferare in quanto si tratta di materia di competenza esclusiva della Confederazione.

Il gruppo di lavoro tuttavia non si è fermato, e ha provato ad immaginare una soluzione alternativa per provare a soddisfare, almeno parzialmente, la volontà espressa dal Parlamento il 25 gennaio 2021. «Ne è scaturita una proposta che ora il Consiglio di Stato ha incaricato l’Istituto delle assicurazioni sociali di approfondire. L’obiettivo è arrivare a una proposta concreta da sottoporre nuovamente al Parlamento».

Quando si parla di congedo tipo quello parentale, si intendono essenzialmente due cose, spiega Montorfani: «In primo luogo, si intende sancire un diritto alle persone e quindi un dovere a tutti i datori di lavoro di concedere un certo numero di giorni di assenza pagata dal posto di lavoro. «Questo potere tuttavia lo detiene soltanto la Confederazione. È la Costituzione che dà alla Confederazione questo compito. Computo che viene esaurito con il Codice delle obbligazioni e la legge sul lavoro». Dunque, questo congedo, inteso come obbligo, può essere introdotto solo a livello federale. In secondo luogo, quando si parla di congedo parentale si intende l’introduzione di un indennizzo in soldi versato ai datori di lavoro, come normalmente avviene durante la maternità. Secondo la Legge federale dell’indennità per la perdita di guadagno (LIPG), anche questa operazione è di competenza esclusiva della Confederazione. Pertanto, senza deroga, i Cantoni non sono legittimati a legiferare in questo ambito. «Nel caso del congedo maternità, invece, la Confederazione ha dato una delega ai Cantoni, tanto è vero che alcuni Cantoni hanno un’indennità più lunga rispetto al minimo stabilito dalla legge». Per quanto riguarda il congedo parentale così come inteso dal Gran Consiglio, la Confederazione invece si è espressa più volte contro questa possibilità. Pertanto, nessun Cantone è legittimato a creare un’indennità parentale sul modello dell’indennità della Confederazione. «Non significa che qualsiasi indennità sia proibita», precisa Montorfani: «Semplicemente non si può utilizzare il modello della Confederazione». Detto altrimenti: non si possono aggiungere prestazioni supplementari rispetto a quelle già esistenti, impartendo a tutti i datori di lavoro l’obbligo di contribuire a questo scopo.

Appurato questo impianto giuridico, il gruppo di lavoro, come detto, ha tentato un’altra via. «Tra i vari scenari analizzati ce n’è uno che oggi ha incassato l’approvazione del Governo per un ulteriore approfondimento». In che cosa consiste la proposta? «Il gruppo ha ipotizzato di istituire delle indennità cantonali per un congedo parentale su base volontaria. In pratica, i datori di lavoro non possono essere obbligati a concedere il congedo, ma chi lo concede può beneficiare di un indennizzo». Visto che le indennità non possono essere finanziate sul modello LIPG, è stato immaginato un finanziamento tramite un fondo già esistente. Ossia, il fondo volto a favorire la conciliabilità lavoro famiglia, istituito nell’ambito della Riforma fiscale e sociale, conclude Montorfani.