Locarno

Una causa «dissotterrata» incombe sulla Centovallina

Due privati chiedono 1,3 milioni di franchi di rimborso supplementare per i danni alle loro proprietà causati dopo i lavori della galleria ferroviaria delle FART inaugurata nel 1990
Sembra non esserci pace per la galleria e la stazione della ferrovia Centovallina inaugurata nel 1990 a Locarno e costate molto più del dovuto. © CdT/Archivio
Mauro Giacometti
15.12.2023 06:00

Dalle «catacombe» della costruzione della stazione e della galleria ferroviaria della Centovallina a Locarno, tratta inaugurata nel 1990, spunta una richiesta di risarcimento che sembrava sepolta nel tempo. Oltre 1,3 milioni di franchi pretesi da un erede e un investitore per i disagi patiti, le modifiche strutturali degli edifici e manufatti presenti sui loro fondi privati - in zona ospedale La Carità - e come risarcimento per i danni strutturali causati ad una proprietà per piani costruita successivamente alla realizzazione della galleria ferroviaria. Il Tribunale d’appello ha recentemente sentenziato che sulla causa, intentata contro le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) nel 1996 e riferita ad una convenzione siglata tra le parti - i vecchi proprietari - nel luglio del 1987, la Pretura di Locarno si deve pronunciare. Dunque l’autorità giudiziaria del Distretto cittadino dovrà determinarsi sulla legittimità o meno di un ulteriore risarcimento chiesto dai proprietari dei fondi a titolo di indennizzo supplementare per i costi sostenuti dopo la messa in esercizio della ferrovia e riferiti all’obbligo di «adottare misure di protezione derivanti dalla presenza della galleria sotterranea», si legge nel preambolo della sentenza.

Nel 1996, infatti, grazie ad una modifica del Piano regolatore comunale, i privati diedero avvio ad un progetto immobiliare per l’edificazione di alcuni stabili con appartamenti suifondi di loro proprietà. Ma trovandosi confrontati con l’adozione di interventi strutturali sui nuovi edifici determinati dalla presenza della galleria ferroviaria, chiesero alle FART di sostenere questi costi aggiuntivi, quantificati in 1,3 milioni, appunto, suddivisi in 748 mila franchi per uno e 587 mila franchi per l’altro proprietario. Le FART però si opposero, sostenendo che la convenzione siglata nel 1987 non imponesse all’azienda di trasporti ulteriori obblighi finanziari. Da qui l’istanza, presentata nel 2014 dai proprietari alla Pretura di Locarno per ottenere dall’azienda di trasporti il versamento dell’indennizzo supplementare.

La trattativa

Dopo l’istanza tra le parti si tentò una conciliazione, sospesa in vista di trattative bonali. Nel 2015 i proprietari dei fondi presentarono una perizia tecnica nella quale si definirono i costi derivanti dalla presenza della galleria, ma anche con l’ulteriore documentazione le FART si opposero al risarcimento supplementare. Quindi, nel 2018, la nuova richiesta al Pretore, contestata dalle FART, che eccepì da una parte l’incompetenza del giudice (visto il carattere amministrativo della convenzione del 1987, qualificabile come accordo espropriativo) e al contempo la prescrizione delle pretese avanzate dai proprietari fondiari. E arriviamo a giorni più recenti. Nel febbraio di quest’anno il Pretore, ritenendo non data la propria competenza alla luce della natura amministrativa dell’accordo raggiunto fra le parti nel 1987, respinge la petizione dei proprietari senza nemmeno entrare in materia sul tema della prescrizione. Proprietari che contestano questo pronunciamento, ottenendo nel luglio scorso una decisione favorevole dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello.

Tutto da decidere

«La competenza materiale del Pretore per pronunciarsi sulla pretesa (avanzata dai proprietari fondiari) deve ritenersi data - scrive il Tribunale -. L’appello deve pertanto essere accolto con conseguente rinvio dell’incarto alla Pretura per il proseguimento della procedura. Il Pretore dovrà chinarsi sulla convenzione (del 1987), sull’ulteriore eccezione di prescrizione e se la convenzione stessa sia qualificabile come accordo, promessa di contrattare, dichiarazione d’intenti o in altro modo; rispettivamente se e quali pretese degli attori (proprietari) vi possano derivare». In altre parole, vi sono tutti gli elementi affinché l’autorità giudiziaria decida sul caso «dormiente» dell’accordo siglato con le FART.