Domande e risposte

Palme e siepi di lauro sono nel mirino di Berna

Dal 1. settembre vietata la vendita, lo scambio e l’importazione di 31 piante invasive, tra cui alcuni veri e propri simboli del Ticino – Ecco tutto quello che c'è da sapere
©Gabriele Putzu
Luca Faranda
26.08.2024 06:00

A partire dal primo settembre, un’icona del nostro Cantone sarà bandita dalla Svizzera: si tratta della «palma di Fortune», anche nota (erroneamente) come palma ticinese. Sarà proibito venderla, regalarla o importarla. Il divieto, imposto dal Consiglio federale, riguarda in totale una trentina di specie non autoctone invasive, tra cui anche il lauro, nota pianta da siepe molto utilizzata in Ticino. Ecco le risposte alle principali domande.

Che cosa è la palma di Fortune?

La palma di Fortune (Trachycarpus fortunei) è una pianta perenne sempreverde con foglie larghe dalla classica forma a ventaglio con fiori gialli riuniti in un’infiorescenza a grappolo e frutti blu scuro. Può essere alta fino a 15 metri ed è una delle specie di palme più resistenti al freddo (fino a -15 gradi). Proviene dall’Asia, più precisamente dalla Cina (è anche chiamata Palma cinese) ed è stata introdotta in Europa nel 1844 dal botanico britannico Robert Fortune, al quale fu dedicata. In Svizzera è particolarmente presente in Ticino e nella «Riviera vodese», a Montreux, diventando un vero e proprio simbolo. Dai giardini, la palma di Fortune nel corso degli anni si è diffusa nei boschi, specialmente a bassa quota. La sua riproduzione avviene principalmente attraverso le bacche trasportate e disperse dagli uccelli oppure da altri animali.

Perché è dannosa per l’ecosistema del Cantone?

La pianta è una specie considerata invasiva già dal 2014. Uno studio dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) ha mostrato che nei boschi con una maggiore densità di palme di Fortune si riscontra un numero significativamente inferiore di specie vegetali. Ciò riduce la biodiversità, compromettendo l’habitat delle piante indigene che scompaiono progressivamente. Il rischio è che il sottobosco, oggi diversificato, venga «soffocato» e sostituito da questa pianta neofita invasiva. Inoltre, a causa delle radici piuttosto piccole e corte, queste palme non permettono di stabilizzare in profondità il suolo: aumenta così il rischio di scivolamenti superficiali di terreno, riducendo al contempo la funzione protettiva che hanno i boschi. Infine, le fibre che ricoprono il fusto della palma incrementano l’intensità degli incendi.

Quali divieti entreranno in vigore il primo settembre?

È vietata la consegna a terzi, come la vendita, il dono, lo scambio, la locazione (ad esempio per le cerimonie nuziali) o l’importazione di determinate piante alloctone invasive. Le piante interessate dal divieto sono 31: tra queste, oltre alla Palma di Fortune, ci sono ad esempio il lauroceraso (Prunus laurocerasus, molto presente a Sud delle Alpi), l’Albero delle farfalle (Buddleja davidii), la mimosa (acacia dealbata) o la Paulownia (Paulownia tomentosa). Per altre 22 specie (tra cui l’edera velenosa o l’ambrosia) vige il divieto di utilizzazione nell’ambiente.

Cosa devo fare se già possiedo una di queste piante?

È importante fare una distinzione: le piante che oggi sono già presenti nei giardini non sono interessate dal divieto. L’eradicazione totale nelle proprietà private e al di fuori dei giardini è, ovviamente, considerata irrealistica. Tuttavia, chi possiede una di queste piante invasive è tenuto ad adottare delle misure di contenimento: per le palme, bisogna tagliare eventuali infiorescenze nel mese di maggio (prima della produzione dei frutti) e prestare particolare cura anche nello smaltimento. La soluzione più efficace rimane l’eliminazione totale della pianta, così come l’estirpazione delle giovani piantine cresciute nei dintorni. Per le palme, non ci sono vere e proprie alternative: le autorità consigliano la palma delle Canarie (Phoenix canariensis), la palma blu del Messico (Brahea armata) o la palma da vino cilena (Jubaea chilensis). Al posto del lauroceraso, si può eventualmente optare per l’agrifoglio (Ilex aquifolium) o il ligustro comune (Lugustrum vulgare).

Come si è arrivati a questa decisione?

La proposta è stata avanzata dalla consigliera nazionale Claudia Friedl (PS/SG) nel dicembre 2019 per «risolvere la discrepanza giuridica tra la lotta contro le neofite invasive e la loro commercializzazione». La situazione è infatti contraddittoria: le piante neofite invasive, fino a fine agosto, possono essere vendute ma di fatto non è consentita la piantagione. La mozione è stata approvata – senza opposizioni - dalle due Camere nel 2020. Lo scorso marzo, infine, il Consiglio federale ha vietato la messa in commercio di queste piante invasive, tramite ordinanza. Ha tuttavia fissato l’entrata in vigore al 1. settembre per permettere alle aziende toccate dai provvedimenti di «avere sufficiente tempo per adattare i loro assortimenti alle nuove disposizioni».

Potrà esserci un dietrofront delle autorità?

L’elenco di piante invasive sarà verificato periodicamente, ma non è previsto alcun aggiornamento nei primi due anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Tuttavia, c’è già chi si oppone. È il caso della consigliera nazionale Jacqueline de Quattro (PLR/VD), che lo scorso giugno ha presentato un’interpellanza (alla quale il Consiglio federale non ha ancora risposto) dal titolo eloquente: «Salviamo le palme del Ticino». La deputata vodese (che abita a Montreux) chiede se è possibile concedere deroghe, in particolare per lo svernamento e la locazione per eventi che si tengono generalmente in locali chiusi, poiché sono aspetti gestiti dai professionisti del settore e il rischio di diffusione in natura è nullo.

Chi controlla che le disposizioni vengano rispettate?

La sorveglianza del mercato sarà di competenza dei Cantoni, i quali verificheranno sulla base di campioni o su richiesta dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), se la messa in commercio di determinati organismi non è vietata. Effettuerà controlli fisici anche l’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC), che potrà confiscare la merce.

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