Ticino

«A prevalere deve essere il buon funzionamento della Giustizia»

Ecco la sentenza con cui la Commissione di ricorso sulla Magistratura ha respinto il ricorso di Quadri e Verda Chiocchetti in merito all'effetto sospensivo della loro destituzione
©Chiara Zocchetti

Sono otto le pagine delle sentenze intimate oggi ai giudici Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti con cui la Commissione di ricorso sulla Magistratura ha respinto la richiesta di effetto sospensivo per la loro destituzione decisa dal Consiglio della Magistratura. Otto pagine dalle quali emerge che, in buona sostanza, in questo contesto a prevalere (sull'interesse privato dei due giudici) è l'interesse pubblico e il buon funzionamento del Tribunale penale cantonale.

Nelle conclusioni delle sentenze, essenzialmente, viene detto tutto: «In buona sostanza, a questo stadio – scrive la Commissione di ricorso –, l'interesse pubblico, segnatamente il buon funzionamento del TPC e quindi della Giustizia penale ticinese, prevale sull'interesse privato dei ricorrenti di svolgere la loro attività lavorativa e quindi sui loro interessi economici, comunque non toccati in maniera irreparabile. Indipendentemente dall'esito finale della lite, un reintegro dei ricorrenti a titolo provvisionale, in assenza degli accertamenti che solo la causa di merito permette, rischierebbe di vanificare la provvisoria ma urgentemente necessaria riorganizzazione del TPC e creerebbe non da ultimo una situazione di grave incertezza giuridica per quanto concerne la validità delle sentenze penali nel frattempo pronunciate dai ricorrenti, di fatto pregiudicando in maniera irreparabile il merito della presente causa». Insomma, secondo la Commissione, in attesa di un'eventuale decisione del Tribunale federale (l'avvocato dei due giudici ha già annunciato il ricorso), a questo punto un reintegro provvisorio al TPC di Quadri e Verda Chiocchetti avrebbe recato più danni che benefici. 

Tra pubblico e privato

Nelle sentenze, oltre a ripercorrere l'intera vicenda denominata «caso al TPC», la Commissione di ricorso ricorda le posizioni delle due parti coinvolte, i due giudici e il Consiglio della Magistratura. 

Partiamo dalla posizione del CdM. «Il CdM aveva disposto l'immediata esecutività della sua sentenza disciplinare (...) argomentando che, tenuto conto della gravità dell'atto commesso dai ricorrenti (ndr. ossia l'aver denunciato penalmente il collega e presidente del TPC Mauro Ermani per il reato di pornografia) e della compromissione della loro figura di magistrati, la loro presenza in seno al TPC nel periodo di attesa del passaggio in giudicato della sentenze non era praticabile» per via anche del «concreto rischio che potessero insorgere ulteriori contrasti e discussioni su vari fronti in un clima lavorativo ormai insanabilmente inquinato e ostacolare così il corretto svolgimento delle attività (...) e l'armonia all'interno di tutto il Tribunale d'appello». Ma non solo. Nel prendere la sua decisione il CdM ha inoltre rilevato che «qualora venisse concesso l'effetto sospensivo, ma in seguito l'ultima istanza ricorsuale dovesse confermare nel merito la sua decisione di primo grado (ndr. ossia se il TF dovesse confermare la destituzione) ciò avrebbe per effetto di comportare la nullità di tutti gli atti giudiziari nel frattempo compiuti dai magistrati destituiti, con grave danno per tutte le parti coinvolte, nonché ancora una volta per l'immagine delle istituzioni». Come dire: reintegrare i due giudici sarebbe stato un salto nel buio per quanto concerne le sentenze che avrebbero potuto pronunciare in attesa dell'ultimo grado di giudizio. 

Ovviamente di diverso tenore le posizioni espresse dai due giudici. «I ricorrenti – si legge nella sentenza – ritengono invece che l'aver dato immediata esecuzione a una decisione (ndr. la loro destituzione) dagli effetti devastanti non risponda al pubblico interesse, sia sproporzionata ed inutilmente lesiva dei loro interessi personali, professionali ed economici». Motivo per cui, appunto, hanno chiesto l'effetto sospensivo e quindi il loro reintegro in seno al TPC. 

Ora, come detto la Commissione di ricorso ha dato ragione al CdM. Nel dettaglio, si legge ancora nella sentenza: «Nel caso concreto, l'interesse pubblico a che il TPC possa funzionare in maniera impeccabile e senza soluzione di continuità è evidentemente prioritario rispetto all'interesse del singolo, in concreto un giudice, tenuto alla lealtà istituzionale inerente alla propria carica». Detto diversamente, secondo la Commissione di ricorso, «al TPC deve essere garantito», in attesa del giudizio di merito dell'ultima istanza, «di poter organizzare al più presto la sua attività nel miglior modo possibile, tenuto conto dell'attuale situazione di difficoltà oggettiva». Anche perché «un reintegro provvisionale, che per sua natura sarebbe posto in essere senza gli approfonditi accertamenti che solo la causa di merito permette di fare, rischierebbe di compromettere le misure urgenti, seppur di natura provvisoria, che devono essere prese senza indugio nell'interesse superiore della Giustizia penale ticinese e a garanzia del suo regolare funzionamento». 

Ora, evidentemente, la palla su questo fronte passa al Tribunale federale. Le parti hanno trenta giorni di tempo per inoltrare ricorso. f

In questo articolo:
Correlati