Balerna

Precedenza da rispettare, anche se l’auto era in fuga

Nell’aprile del 2021 un veicolo che stava scappando dalle Guardie di confine andò a collidere contro un’altra auto – L’autista di quest’ultima è stato condannato in Appello per non aver concesso la precedenza, ma non ci sarà una pena
© Rescue Media
Stefano Lippmann
13.02.2025 06:00

Colpevole, sì. Ma senza alcuna pena da scontare. È questo il verdetto della Corte di appello e di revisione penale chiamata a pronunciarsi su un particolare incidente della circolazione avvenuto lungo viale Tarchini a Balerna il 16 aprile del 2021. Quel giorno, attorno all’ora di pranzo, ci fu un forte impatto tra due automobili. La prima guidata da un uomo – un cittadino italiano allora 28.enne – che aveva eluso un posto di blocco delle Guardie di confine e si stava dando alla fuga; la seconda condotta da uno svizzero del Mendrisiotto, oggi 38.enne, che stava effettuando il giro di consegne di pizze, una prassi nell’ambito della professione che esercitava.

Un incidente, a tutti gli effetti, che ha segnato la vita del 38.enne che ancora oggi porta i segni di quell’impatto. E che lo ha pure coinvolto in un iter giudiziario che, appunto, lo scorso 15 gennaio è approdato nell’aula della CARP. L’uomo, infatti, quel giorno del 2021 si è immesso sulla carreggiata senza prestare la giusta attenzione. Questo l’avviso della procuratrice pubblica Valentina Tuoni la quale, in sostanza, gli ha contestato il fatto si di essersi immesso sulla strada senza aver osservato l’arrivo, a sinistra, dell’auto in fuga. Una ricostruzione dei fatti che è stata confermata anche dalla pretura penale la quale lo ha ritenuto colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale. Condannato, ma senza dover scontare la pena. Una decisione contro la quale il 38.enne ha fatto appello: da qui il dibattimento andato in scena il mese scorso a Mendrisio (vedi CdT del 16 gennaio).

Questione di precedenza

E la sostanza non è cambiata. Il presidente delle Corte Angelo Olgiati – giudici a latere Ilario Bernasconi e Matteo Galante – ha infatti respinto l’appello dell’imputato, difeso dall’avvocato Rossano Bervini. Di conseguenza, anche davanti alla CARP, è stato riconosciuto autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione, «per avere omesso di concedere la precedenza al veicolo prioritario». La Corte di appello e di revisione penale, nel motivare la sentenza, ha ritenuto che «l’imputato abbia violato gli obblighi che gli incombevano in quanto debitore della precedenza». In particolare, facendo riferimento alla giurisprudenza, la Corte spiega che «alle intersezioni con buona visibilità, il debitore della precedenza deve tenere conto non soltanto della distanza del veicolo prioritario, ma anche della velocità effettiva di quest’ultimo e della propria velocità». Nel caso in concreto l’imputato, «che aveva una buona visibilità sul campo stradale e aveva notato l’approssimarsi del veicolo prioritario (quello in fuga dalle Guardie, ndr.) non ha – per sua stessa ammissione – in particolare effettuato alcuna valutazione in merito alla velocità a cui quest’ultimo stava sopraggiungendo». In considerazione del fatto che il 38.enne aveva notato che un’auto si stava avvicinando – ravvisa ancora la Corte – «non può essere ritenuto che quest’ultimo sia sopraggiunto in maniera inopinata nel suo campo visivo».

Ad ognuno le sue colpe

Ma c’è di più. La CARP, nella sua motivazione, ricorda inoltre che in ambito penale «non esiste il concetto di compensazione delle colpe: ognuno risponde del proprio comportamento, indipendentemente da eventuali infrazioni commesse da terze persone».

Come per il giudizio espresso dalla Pretura penale, anche la Corte di appello ha deciso sì di condannare il 38.enne, ma di mandarlo esente da pena. In parole povere, non dovrà scontare alcunché.

Nessun proscioglimento

La tesi della difesa non ha quindi fatto breccia. In aula, a gennaio, l’avvocato Rossano Bervini si era battuto per il proscioglimento del suo assistito. Oltre a puntualizzare sul fatto che la velocità dell’auto in fuga fosse elevata e ben oltre il limite vigente, Bervini aveva ricordato che l’uomo al volante «in prima battuta si era dichiarato colpevole dell’incidente, salvo poi smorzare i toni». Legale che aveva altresì evocato il principio della buona fede e quello dell’affidamento. Come detto, però, la Corte ha ribadito che all’altezza di quell’incrocio v’era una precedenza da rispettare. E l’imputato – anche se dall’altra parte stava sopraggiungendo un’auto che stava scappando dalle forze dell’ordine – non l’ha fatto.

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