Minacce alla Commercio: la finta arma sotto la lente

Le pistole finte, come quella utilizzata ieri da uno studente 15.enne per minacciare una docente della Scuola cantonale di Commercio, vengono equiparate a «vere» armi da fuoco? La domanda sorge spontanea vedendo come sia nei confronti del 15.enne autore del gesto, che dell’amico 16.enne che l’ha aiutato a nascondere la finta pistola, si prospetti il reato di infrazione alla Legge federale sulle armi. E questo anche se nella fattispecie si tratta di una «fedele riproduzione» di una pistola non in grado di sparare, come ha specificato ieri in un comunicato la Polizia cantonale.
Come quelle vere
La Legge federale sulle armi prevede infatti che rientrino nel proprio campo di applicazione – e quindi di competenza in caso di reato – anche tutti quegli oggetti che riproducono in modo così preciso un’arma da indurre a credere che siano vere a tutti gli effetti. La norma giuridica in questione è l’articolo 4, capoverso 1, che elenca tutti i casi d’applicazione e, nell’ultima lettera, il caso di specie: «Per armi si intendono imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere».
Regole precise
Per l’acquisto di un’arma come quella in possesso del 15.enne fermato, «fedele riproduzione» di una pistola vera, occorre riempire alcuni requisiti, spiega il servizio stampa della Polizia cantonale. «Le imitazioni di armi sono assoggettate alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm). Possono essere acquisite e possedute unicamente da persone maggiorenni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 capoverso 2 LArm». Dove si legge che il permesso d'acquisto non possa essere rilasciato, ad esempio, alle persone che si trovano sotto curatela generale, che danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi e che figurano sul casellario giudiziale per reati a carattere violento o pericoloso o crimini e delitti commessi ripetutamente. «Per acquisirle – continua l'autorità – è sufficiente stipulare un contratto scritto di alienazione di armi che va conservato sia dall’acquirente sia dall’alienante per 10 anni». Nei confronti del 15.enne, dunque, «l’ipotesi di reato di infrazione alla LArm ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a è riferita al fatto che il minorenne ha posseduto e portato, senza diritto, l’arma in questione».
Nessuna stima
Infine, specifica ancora l’autorità, per quanto riguarda una stima su quante di queste armi «fedeli riproduzioni» di quelle vere siano attualmente in circolazione in Ticino, «non è possibile quantificare perché sono armi che sottostanno all’obbligo di dichiarazione, ossia stipulazione di un contratto scritto, ma senza annuncio all’autorità. È infatti sufficiente conservare per 10 anni il contratto scritto».