Quando i ticinesi decisero che la Giustizia stava a Lugano

La giustizia ticinese, è fatto noto, ha bisogno di nuovi spazi. E li sta cercando, per bocca del Consiglio di Stato, nel Luganese, sua storica sede. Malgrado ciò, il Mendrisiotto si sta spendendo politicamente per portarla a Chiasso, nell’ex sede di Crédit Suisse; una soluzione dichiarata economicamente interessante e oggetto di interrogazioni e petizioni al Governo affinché venga quantomeno considerata. Ancora giovedì è stata consegnata una petizione corredata da 879 firme che chiede a Consiglio di Stato e Gran Consiglio «di valutare lo stabile di Chiasso come opzione alternativa per il nuovo Palazzo di giustizia ticinese». Tecnicamente, stando al ruolino di marcia che si è dato il Consiglio di Stato stesso, la richiesta è giunta fuori tempo massimo e sarebbe comunque da escludere visto che Chiasso non è nel Luganese. In attesa però dell’arrivo di comunicazioni ufficiali alle varie sollecitazioni, abbiamo cercato di capire quando e perché la giustizia si sia accasata a Lugano, e perché da qui non si sia più mossa.
Maggioranze bulgare
Partiamo da quando la capitale ticinese nel 1878 smise di fare la spola tra Bellinzona, Lugano e Locarno ogni sei anni, fermandosi appunto a Bellinzona. Nel suo girovagare il carrozzone istituzionale non trasportava solo la politica e l’amministrazione, ma anche la giustizia. Scrive Luigi Lavizzari nelle sue «Escursioni nel Canton Ticino (1861): «Già recentemente si sostituì al provvido sistema introdotto colla legge organica giudiziaria 6 giugno 1855, mercè il quale il Tribunale Supremo teneva sede in quel capoluogo che aveva cessato d’essere sede del Governo». Vi è anche da tenere presente che quel Tribunale, che sarà ben presto denominato Tribunale d’appello, «non era nemmeno un organo permanente, si riuniva solo qualche giorno a settimana», come ci ricorda l’ex presidente dello stesso, giudice Giorgio A. Bernasconi. Eppure la questione era sentita, tanto che per definirne la sede si optò addirittura per una modifica della Costituzione. Come sempre ci volle qualche tempo, ma alla fine nel 1894 la proposta del Consiglio di Stato di fissare nella Costituzione che la sede del Tribunale d’Appello fosse a Lugano venne approvata in votazione popolare. Tenendo presente che l’alternativa era Locarno la Gazzetta ticinese, giornale di Lugano, commentò così: «Il voto del popolo ticinese d’ieri non suona vittoria di una località a scapito di un’altra. Esso segna semplicemente la cessazione di uno stato di cose anormale, un nuovo passo nella via del progresso fatto a totale vantaggio e di una buona amministrazione della Giustizia. È un atto risolutivo di una questione che le trasformazioni materiali subite in quest’ultima epoca dal nostro Cantone, dopo la costruzione della ferrovia del Gottardo, aveva reso urgente, indispensabile sciogliere». In questo senso, termina la Gazzetta, «Il voto di ieri è una nuova prova che il buon senso popolare sa mettersi al disopra delle piccole gare di località ed anche a certi appelli all’odio di parte. Viva il popolo ticinese!».
In realtà a guardare i risultati dettagliati la questione della sede - più che per buon senso, sviluppi tecnologici che ridisegnano distanze e centralità o volontà di separare anche geograficamente i tre poteri - sembra essere stata decisa proprio dal caro vecchio campanilismo. A Lugano finì addirittura 752 voti a 2 e nel Luganese 4584-512. Per converso, a Locarno ci fu un 264-1607 e in Valle Maggia un 45-587. E se il Bellinzonese e le valli tutto sommato sulla questione si spezzarono a metà, il Mendrisiotto sostenne convinto il Luganese (1716-519).
La silenziosa sparizione
È anche a questa votazione che si appella chi oggi afferma che la Giustizia deve rimanere a Lugano. Il problema è che, nell’attuale Costituzione ticinese, non c’è più scritto che il Tribunale d’Appello abbia sede in città. La dicitura è caduta nella revisione della Costituzione del 1997, ma non perché si sia cambiato idea: «La sede di Lugano, acquisita da quasi un secolo, è incontestata - venne argomentato a fine secolo. - La costruzione del Palazzo di giustizia è recente testimonianza della volontà del Cantone di confermare la sede della massima istanza giudiziaria cantonale a Lugano, e in modo dignitoso». Era, in altre parole, stato ritenuto superfluo mantenere nel documento qualcosa di ovvio. La Costituzione attualmente in vigore si limita quindi ad affermare - è l’articolo 80 - che è «la legge a stabilire l’organizzazione giudiziaria». Nello specifico a regolare la cosa è la Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG). Nemmeno nella LOG, però, c’è scritto che la sede del Tribunale d’appello sia a Lugano.
Qualche sede è attribuita
In verità la LOG qualche sede la attribuisce, in apparente ordine sparso. Il Ministero pubblico è situato a Lugano (la decisione è piuttosto recente e risale a una dozzina di anni fa: non fu priva di polemiche) e così l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi e il Consiglio della magistratura. La Pretura penale (che si vorrebbe riportare a Lugano) è invece attestata nel Distretto di Bellinzona, perché attualmente è composta anche dai pretori di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina.
La LOG afferma poi che, per quanto riguarda le Assise correzionali e criminali, «La Corte giudicante siede e delibera nel Distretto dove è avvenuto il fatto perseguito. Chi dirige il procedimento può, per giustificati motivi, convocare la Corte in un altro luogo». Di fatto però, ormai da diversi anni e forse in conseguenza alla ristrutturazione del Ministero pubblico, praticamente tutti i processi si tengono a Palazzo di giustizia a Lugano, con qualche puntata a Mendrisio che sembra giustificata più da necessità di trovare uno spazio libero che altro. Sempre la LOG, in una nota a pie’ di pagina, indica che la sede della Corte d’appello e revisione penale «è, in via temporanea, a Locarno». Ma quale sia quella principale (Lugano) nella LOG non viene esplicitato. Idem per quanto riguarda il Tribunale penale cantonale e le sezioni civili e pubbliche (il Tribunale cantonale amministrativo) del Tribunale d’appello. Perché? Non era necessario, in quanto dato acquisito, scontato.